Deposito e stoccaggio dei prodotti fitosanitari

deposito
La gestione dei locali e le modalità di magazzinamento secondo la nuova normativa del Piano Azione Nazionale

Le modalità di stoccaggio dei prodotti fitosanitari sono state di recente definite dall’Allegato VI.1 del Dm. 22/01/2014, cioè Il Piano d’azione nazionale (Pan) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

«Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere costituito o da un’area specifica destinata a deposito nella quale andranno immagazzinati tutti i prodotti fitosanitari oppure da un’altra limitata all’interno di altro locale. In quest’ultimo caso, l’area magazzino deve essere delimitata da pareti incombustibili o da rete metallica e solo da uno o più armadi metallici, se i quantitativi sono ridotti. Il deposito deve essere chiuso e ubicato fuori terra: i locali sotterranei o seminterrati non possono esser adibiti a deposito per la vendita o lo smistamento. Inoltre, il locale deve essere adibito a deposito ad uso esclusivo (tranne prodotti o attrezzature collegate all’uso dei prodotti fitosanitari); in esso sono ammessi concimi, rifiuti (in deposito temporaneo) in area delimitata e segnalata da opportuna cartellonistica e rifiuti tipici (contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili). Infine, nel locale dove è presente l’area deposito non possono essere presenti alimenti o mangimi, né sono ammesse strutture combustibili». La spiegazione è di Giacomo Poillucci, consulente in materia di sicurezza, che è intervenuto al 27° Forum di Medicina di Bari (vedi anche l’articolo “Depositi di fitofarmaci, come essere a norma” pubblicato nel precedente numero di AgriCommercio).

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L’articolo completo è pubblicato su Agri Commercio & Garden Center n. 2/2016

L’edicola di AgriCommercio & Garden Center

Deposito e stoccaggio dei prodotti fitosanitari - Ultima modifica: 2016-02-26T12:15:03+01:00 da Barbara Gamberini

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