Il consulente, nuova “figura” del Pan

Il Piano d’azione nazionale prevedere una formazione specifica per questo nuovo “personaggio”, specializzato in sostenibilità. Chi è, cosa fa e come si diventa…

Sulla figura del consulente per un uso sostenibile degli agrofarmci da più parti sono stati sollevati quesiti e interrogativi, trattandosi di una figura “nuova” non contemplata nelle precedenti normative. Il piano d’azione nazionale, infatti, prevede una formazione specifica per questa nuova figura, seguendo un percorso i cui contenuti sono espressamente indicati nell’allegato 1 del decreto 22 gennaio 2015. Attraverso una serie di domande e risposte, che sono le domande che periodicamente ci vengono poste proviamo a definire bene la figura, le funzioni e i requisiti del consulente.

Chi è il consulente? Secondo la definizione del dlgs 150/2012 il consulente è la persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei agrofarmaci e sui metodi di difesa alternativi. Il certificato di abilitazione alla consulenza costituisce un requisito obbligatorio per svolgere l’attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di agrofarmaci, indirizzata anche alla produzione integrata e biologica e ai metodi di difesa alternativi. Il certificato è pertanto un requisito obbligatorio per i soggetti che forniscono tale attività nell’ambito di progetti o di specifiche misure incentivati dalle province autonome e dalle regioni.

Quali requisiti è necessario possedere per accedere ai corsi di formazione per consulente? Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all’attività di consulente i soggetti in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie e forestali.

Quali requisiti è necessario possedere per richiedere il rilascio del certificato di abilitazione all’attività di consulente? Possono richiedere il rilascio le persone che abbiano un’adeguata formazione nelle materie individuate nell’allegato 1 del dlgs 150/2012 e del decreto 22 gennaio 2014, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale.

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(L'articolo completo è pubblicato su AgriCommercio e garden center n.7-8/2015)

Il consulente, nuova “figura” del Pan - Ultima modifica: 2015-07-10T12:18:49+02:00 da Alessandro Maresca

1 commento

  1. Leggere che il CONSULENTE FITOIATRICO è una “nuova figura” è davvero ridicolo perchè io conosco decine di dottori agronomi che hanno superato diversi esami universitari di fitopatologia, entomologia, batteriologia, virologia e fitoiatria e che hanno poi superato l’esame di stato che li abilita a fare diagnosi e prescrivere azioni di difesa fitoiatrica.
    Io stesso, da 32 anni (sottolineo il 32) per lavoro faccio diagnosi e prescrivo interventi di difesa fitoiatrica.
    Leggo però oggi che non posso più fare questo lavoro senza avere fatto l’esamino alla bocciofila.
    Dimenticavo una cosa non da poco: sono iscritto ad un Ordine professionale a cui pago una quota, alla pari di mia moglie medico e di mio figlio ingegnere.
    Loro però l’esamino di 30 domande non lo devono fare!
    Siamo davvero un paese di pagliacci.

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