Non c’è l’obbligo di Ruop per i “piccoli produttori”

obbligo iscrizione ruop
I trasportatori di piante non devono più iscriversi al Ruop
Dal 13 marzo decade l’obbligo di iscrizione al Ruop (Registro ufficiale operatori professionali) per i piccoli produttori, grazie al dlgs n. 19/2021 che ha recepito i regolamenti Ue

Il 13 marzo 2021 è entrato in vigore il dlgs 19/2021 del 2 febbraio 2021 - Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del reg. Ue 2016/2031 e del reg. Ue 2017/625. Il Dlgs modifica le regole di iscrizione e registrazione al Ruop (Registro ufficiale operatori professionali), che comprende tutti i vivaisti, i coltivatori, i trasportatori e gli altri soggetti che si occupano della commercializzazione delle piante.

Chi non deve iscriversi

In particolare, il Dlgs recepisce appunto i regolamenti Ue 2016/2031 e 2017/625 nei quali l’Unione europea definisce le linee guida relative alla gestione fitosanitaria. E, secondo il regolamento Ue 2016/2031, decade l’obbligo di iscrizione al Ruop per gli operatori professionali classificati come “piccoli produttori”. Nella fattispecie, l’art. 65 del sopra citato regolamento specifica che non deve iscriversi al Ruop chi:

  • fornisce esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;
  • fornisce esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi tranne quelle che necessitano di certificati fitosanitari;
  • svolge attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti limitata al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;
  • svolge attività professionale riguardante esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.

Segnalazione di patogeni

Rimane invece in vigore, secondo quanto indicato dall’art. 14 del regolamento Ue 2016/2031, l’obbligo di segnalare la presenza di eventuali organismi nocivi per le piante alle autorità fitosanitarie di competenza, ossia al Servizio fitosanitario regionale, al quale si consiglia di rivolgersi anche nel caso di maggiori informazioni sul Ruop e le sue prescrizioni.

Non c’è l’obbligo di Ruop per i “piccoli produttori” - Ultima modifica: 2021-04-14T13:18:43+02:00 da Barbara Gamberini

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