Legge di bilancio 2024, le novità per il nuovo anno

legge di bilancio 2024
Le misure più significative che interessano le rivendite agrarie e i garden center. La spesa destinata all’attuazione della misura “nuova Sabatini” è stata incrementata di 100 milioni di euro

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2022, la Legge di Bilancio 2024 n. 213/2023. Di seguito si riepilogano alcune delle più interessanti misure fiscali previste.

Aliquote IVA

Modificate le aliquote Iva di alcuni prodotti. Tra queste, si segnala la proroga per i mesi di gennaio e febbraio dell’aliquota Iva in misura pari al 10% per le cessioni di pellet. A partire dall’01/01/2024, salvo ulteriori proroghe, l’aliquota tornerà ad applicarsi in misura pari al 22%.

Rischi catastrofali

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, con esclusione delle imprese agricole di cui al 215 del Codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). Il mancato adempimento penalizzerà le imprese nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Il rifiuto dell’obbligo a contrarre delle imprese di assicurazione è punito con l’applicazione di una sanzione amministrativa.

Nuova Sabatini

Viene incrementata l’autorizzazione di spesa destinata all’attuazione della misura nuova Sabatini di 100 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

Nota bene:

  • per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti è stato prorogato di 6 mesi dalla legge 197/2023. La conversione in legge del decreto proroghe estende il differimento anche ai contratti stipulati nel secondo semestre 2023.
  • con la circolare 50031/2023 è stata aggiornata la modulistica per la domanda di contributo della “Sabatini Green”.

Compensazione orizzontale

A decorrere dal 1° luglio 2024, è inibito l’istituto della compensazione (orizzontale) per quei contribuenti che abbiano iscritto a ruolo importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. La preclusione cessa con la completa rimozione delle violazioni contestate.

A decorrere dalla stessa data, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa.

Rideterminazione valore quote e terreni

Anche per l’anno 2024 sono riaperti i termini per la rideterminazione del valore fiscale di quote e dei terreni detenuti al di fuori dell’esercizio di impresa all’01/01/2024.

La rivalutazione quote e terreni è una agevolazione introdotta la prima volta con la legge 448/2001 e consente di sostituire al costo storico di terreni e partecipazioni quello che risulta da una perizia di stima o, per le partecipazioni quotate, con il valore normale con la conseguenza di ridurre (o azzerare) la plusvalenza emergente dalla vendita. Possono accedere alla rideterminazione le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che detengono i beni al di fuori dell’esercizio dell’impresa.

Per accedere a questa misura sono necessari due adempimenti:

  1. il pagamento dell’imposta sostitutiva sul valore rivalutato
  2. e la redazione di una perizia di stima da cui emerga il valore rivalutato.

La perizia deve essere redatta da parte di un soggetto abilitato:

  • per le partecipazioni sono professionisti abilitati gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti;
  • per i terreni sono professionisti abilitati gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

Come lo scorso anno, l’imposta sostitutiva è fissata in misura pari al 16% e la disciplina anche alla rideterminazione dei valori dei titoli, delle quote e dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. La novità è il termine fissato al 30 giugni 2024 (negli ultimi anni era previsto in novembre).

Plusvalenze da Superbonus

Sono considerate redditi diversi (e assoggettate a tassazione), le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus qualora gli interventi si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione. Restano esclusi gli immobili acquisiti per successione e gli immobili che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. Sulla plusvalenza si applica l’imposta sostitutiva del 26%.

Locazioni brevi

A partire dal 2024, l’imposta sostitutiva della cedolare secca sulle locazioni brevi è aumentata al 26%; tuttavia, l’aliquota del 21% può ancora essere applicata su un immobile a scelta del contribuente. I casi possibili sono, pertanto, tre:

  1. coloro che concedono in locazione breve una sola unità applicano l’imposta sostitutiva al 21%;
  2. coloro che concedono in locazione breve più di una unità (ma non più di 4) applicano l’imposta del 21% su una unità e il 26% sulle altre;
  3. coloro che concedono in locazione di più di quattro appartamenti sono considerati imprenditori, con il conseguente obbligo di apertura della partita Iva e adempimenti conseguenti.

Ivie e Ivafe

La legge di Bilancio eleva l’aliquota ordinaria dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) dallo 0,76 all’1,06%; di fatto, viene parificata all’aliquota più elevata prevista per gli immobili in Italia.

Elevata anche l’aliquota ordinaria dell’IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero) dal 2 al 4 per mille annuo, per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Costituzione diritti reali

A partire dal 2024, il trattamento fiscale della cessione di un bene e quello della costituzione di diritto reale (fino al 31/12/2023 identici) non saranno più allineati, ma seguiranno due strade diverse:

  • per la cessione, trovano applicazione le disposizioni della lettera b) dell’articolo 67 del Tuir il quale prevede la tassazione nell’ipotesi di cessione di fabbricati e terreni agricoli posseduti da meno di cinque e di aree edificabili, queste ultime sempre, indipendentemente dal periodo di possesso. L’eventuale reddito da tassare è determinato in misura pari al corrispettivo di vendita del bene al netto del prezzo di acquisto o del costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (art. 68, Tuir);
  • la costituzione di un diritto reale sui medesimi bene, è sempre una fattispecie tassata a norma della lettera h) dell’articolo 67 del Tuir. Il reddito da tassare, come previsto dall’articolo 71 del Tuir si determina in misura pari alla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Il reddito così determinato concorre alla formazione del reddito complessivo ed è soggetto alla tassazione progressiva (aliquote per scaglioni di reddito).

Adeguamento del magazzino

I soggetti esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, possono adeguare le esistenze iniziali delle rimanenze e regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

La sanatoria è relativa solo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e può essere effettuata mediante:

  1. eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi;
  2. iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse.

Nel primo caso è dovuta sia l’Iva, sia una imposta sostitutiva del 18%; nel secondo caso è dovuta solo l’imposta sostitutiva del 18%. Il versamento avviene in due rate: la prima entro il termine per il saldo imposte del periodo in corso al 31/12/2023 e la seconda entro il termine per il versamento del secondo acconto per il periodo di imposta successivo.

L’adeguamento deve essere richiesto nel modello Redditi del periodo in corso al 31/12/2023.


L'articolo è pubblicato su Agricommercio e Garden Retail n. 1/2024

Dall’edicola digitale al perché abbonarsi

Legge di bilancio 2024, le novità per il nuovo anno - Ultima modifica: 2024-02-01T11:33:59+01:00 da Barbara Gamberini

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome