A seguito della pubblicazione lo scorso 20 luglio 2016 del Regolamento (Ue) 2016/1179 (IX Atp del Clp), è importante sapere che, tra le sostanze per le quali è stata introdotta o modificata la classificazione armonizzata, vi sono tutte le sostanze attive anticoagulanti rientranti nella formulazione dei rodenticidi attualmente presenti nel mercato.
Ciò significa che, a partire dal 1° marzo 2018, tutti i rodenticidi contenenti una concentrazione di sostanza attiva anticoagulante pari o superiore a 30 ppm (equivalente alla concentrazione maggiore o uguale a 0,003% di sostanza attiva) saranno classificati
come tossici per la riproduzione (H360D - può nuocere al feto). In etichetta sarà, quindi, presente il pittogramma riportato.
È possibile che la formulazione venga classificata anche con altre indicazioni di pericolo, sulla base della sostanza attiva anticoagulante presente nel prodotto rodenticida. Per esempio: H373 - può provocare danni al sangue in caso di esposizione prolungata o ripetuta; oppure H372 - provoca danni al sangue in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Attenzione alle giacenze
Sarà, quindi, importante tener presente che dal 1° marzo 2018 tutti i prodotti rodenticidi presenti sul mercato dovranno essere adeguati a tale classificazione. Non è previsto alcun ulteriore periodo di smaltimento successivo a tale data; pertanto qualsiasi prodotto a base di sostanza anticoagulante venduto – a tutti i livelli, ossia anche nel punto vendita – dovrà essere conformemente classificato ed etichettato.
Sono inoltre consentiti ulteriori 6 mesi per il solo uso dei prodotti già acquistati da parte
dell’utilizzatore finale: un obbligo circa il quale va adeguatamente informata anche la clientela, mediante depliant presso lo scaffale dei rodenticidi, o avviso in home page del proprio sito web, o newsletter via mail. I prodotti classificati H360D potranno essere destinati alla sola categoria di utilizzatori “professionali”, ma ciò non comporterà particolari
restrizioni alla vendita e/o acquisto.
Come per tutte le altre procedure di classificazione ai sensi del Clp (regolamento 1272/2008), è demandata ai produttori la decisione sui tempi di adeguamento delle etichette dei prodotti ed è onere dei rivenditori il rispetto di tali tempistiche.