Distributore di concimi: istruzioni per l’uso

normativa 2023 concimi
Il riferimento è alla definizione di distributore prevista dal regolamento Ue sui prodotti fertilizzanti

La norma comunitaria (reg. Ue 2019/1009) è stata direttamente applicata in Italia da un anno ormai. Dal 16 luglio 2022 la maggior parte dei fabbricanti italiani non ha avuto alternative per continuare a commercializzare i “vecchi” concimi Ce disciplinati dal reg. Ce 2003/03 mandato in pensione dal nuovo.

Questa norma introduce una nuova definizione di distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto fertilizzante dell’Ue. La norma nazionale (dlgs 75/2010) non fornisce una così precisa definizione, piuttosto prova a spiegare che non è considerato responsabile dell’immissione del fertilizzante sul mercato il distributore che non modifica le caratteristiche del fertilizzante.

Attenzione alle sanzioni della normativa sui fertilizzanti

Lo stesso decreto legislativo stabilisce, inoltre, che il commerciante che detiene, pone in vendita o distribuisce per il consumo, fertilizzanti in confezioni originali non può essere sanzionato.

In realtà si stabiliscono anche delle regole collegate alla non punibilità dei distributori:

  • la confezione originale non deve presentare alterazioni,
  • il commerciante non deve essere a conoscenza dell’avvenuta alterazione o manomissione del fertilizzante
  • l’eventuale violazione deve riguardare i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti.

Ne consegue che un distributore può essere sanzionato (e non sono rari i casi in cui è accaduto) qualora decida di essere responsabile dell’immissione sul mercato, ma non modifica le caratteristiche del fertilizzante. Ci riferiamo ai tanti casi in cui un commerciante, consorzio agrario o cooperativa sceglie di qualificarsi come fabbricante in etichetta, di iscrivere l’azienda ed il prodotto ai rispettivi registri ministeriali (Sian) ma, dal punto di vista pratico, non è colui che produce il fertilizzante o lo riconfeziona, atti che sono ritenuti “modifica delle caratteristiche”.

Negli ultimi anni è stato proprio il mercato che ha favorito questa transizione. Al riguardo è interessante segnalare che la definizione di fabbricante del regolamento europeo è molto più permissiva in quanto viene considerato tale non solo chi fabbrica un prodotto fertilizzante, ma anche chi lo fa formulare o fabbricare da altri e lo commercializza semplicemente apponendo il proprio nome o marchio in etichetta.

Ecco che troviamo il primo grande paradosso: un distributore di fertilizzanti nazionali deve necessariamente modificare il prodotto per poter comparire solo lui in etichetta mentre, se commercializza un fertilizzante della Ue, può apporre il proprio nome anche senza avere nessun ruolo pratico.

Considerando che in Italia ci sono almeno duemila fabbricanti e che alcuni di loro sono semplici distributori che, per legittimi motivi commerciali, desiderano commercializzare fertilizzanti a proprio marchio, bisogna che prestino attenzione a quello che vendono perché la norma nazionale potrebbe punirli con una sanzione media intorno a duemila euro.


Il mercato dei concimi torna alla normalità nel 2023

Questi ultimi 30 mesi sono stati tra i più difficili in termini di prezzi del settore concimi. Per tutto il 2021 le quotazioni sono costantemente salite, all’inizio dell’anno successivo sembrava che la bolla speculativa legata all’aumento dei costi energetici fosse terminata, quando c’è stata l’invasione dell’Ucraina.

I valori di molti concimi di largo impiego sono schizzati verso i massimi del 2008, in alcuni casi li hanno superati, ma, a differenza di allora quando occorse mezzo anno per tornare alla normalità, già dopo un paio di mesi tutto stava rientrando su quotazioni più accessibili. Sembrava finita ma, limitatamente ai prodotti a base di azoto, ci aspettava un drammatico incremento del costo del gas naturale che fece nuovamente schizzare i prezzi verso l’alto.

Da ottobre scorso, poi, tutti i prezzi sono progressivamente diminuiti fino ai minimi di questi giorni che vedono valori dimezzati rispetto a 12 mesi fa. Proprio in queste settimane, infine, la flessione sta rallentando e il prezzo dell’urea ha ripreso ad aumentare.

A differenza dell’estate scorsa quando le quotazioni erano troppo elevate per ipotizzare speculazioni, i bassi valori odierni lasciano spazio alla riscoperta dell’acquisto anticipato che potrebbe essere la soluzione vincente. Quanto illustrato serve a giustificare il fatto che i distributori proprio negli ultimi anni si sono dovuti inventare nuove strategie per restare sul mercato e resistere agli sconvolgimenti dell’intera catena.

La possibilità di realizzare il proprio marchio per fidelizzare la clientela e stringere accordi con produttori di fiducia, è una delle nuove frontiere. La registrazione al database del Sian fabbricanti è una procedura facile e veloce e le nuove tecniche di stampa dell’etichetta hanno reso facilmente gestibili anche le scorte. I distributori attenti a queste nuove opportunità potranno senza dubbio avere maggiori chance rispetto a chi fa dell’immobilismo la sua unica arma di resistenza.

Costo delle UF (€/kg) al dettaglio

Unità Fertilizzante Gen '23 Apr '23 Lug '23
Azoto (CAN 26/27) 2,53 1,70 1,45
Azoto (NA 33/34) 2,52 1,68 1,37
Azoto (urea prilled) 1,58 1,19 1,01
Azoto (urea granulare) 1,53 1,13 0,99
Azoto organico 4,95 5,00 4,95
Anidride fosforica (1) 2,05 1,83 1,63
Ossido di potassio (2) 1,46 1,28 1,10
Ossido di potassio (3) 2,19 2,19 1,92

(1) media tra perfosfato semplice e perfosfato triplo; (2) da cloruro di potassio (3) da solfato di potassio. Fonte: SILC Informa


Rischio di reato penale

Altri casi in cui un distributore può essere multato sono quelli in cui si arriva a dimostrare che era a conoscenza dell’alterazione del prodotto o quando è evidente la manomissione del sigillo dell’imballo. Quest’ultimo caso è stato riscontrato più volte e prevede la sostituzione del cartellino di un saccone volta a ingannare il consumatore finale vendendo un fertilizzante di scarso valore con un’etichetta riferita ad un prodotto molto più costoso. In casi del genere, oltre alle sanzioni amministrative (raramente superiori ai 2500 euro), si applica anche il reato penale di frode in commercio.

La terminologia usata nella norma italiana (requisito intrinseco) ha generato interpretazioni fantasiose al punto da considerare l’aggettivo “esteriore” l’opposto di intrinseco e, di conseguenza, il distributore è stato sanzionato, assieme al fabbricante, per errori esteriori, ad esempio di errate diciture in etichetta.

Doveri da rispettare

Purtroppo il regolamento comunitario non lascia molto spazio a libere interpretazioni della lingua italiana perché i distributori, assieme a fabbricanti e importatori, sono considerati “operatori economici” e, come tali, hanno precisi doveri. L’intero articolo 9 è dedicato proprio agli obblighi dei distributori, in particolare in merito alla conformità dell’etichettatura.

Non si tratta semplicemente di verificare la presenza dell’etichetta e che sia in italiano, ma addirittura che le informazioni siano state fornite come prescritto dagli allegati di legge, compresa la presenza di un numero che consenta l’identificazione del prodotto.

In buona sostanza è richiesto al distributore di sostituirsi all’autorità di vigilanza perché, nel caso in cui dovesse ritenere che un prodotto fertilizzante della Ue (a marchio Ce) non sia conforme, si deve astenere dal commercializzarlo fino a che il suo fornitore non lo abbia reso conforme. Addirittura, poi, qualora ritenesse che il suddetto fertilizzante presenti un rischio per la salute, per la sicurezza o per l’ambiente, deve informare non solo il fabbricante ma anche le autorità di vigilanza del mercato.


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Sanzioni da definire

Al momento non esistono ancora sanzioni specifiche per le violazioni al regolamento Ue sui fertilizzanti, ma l’articolo 19 della legge 127/2022 (delegazione europea 2021) pubblicata il 26 agosto 2022, stabiliva che entro dodici mesi il Governo avrebbe dovuto emettere uno o più decreti legislativi. Questi avrebbero dovuto adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti, comprendendo la ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

In realtà il ministero non solo non ha fatto nulla per adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, ma ha agito in direzione diametralmente opposta perché ha ricompreso nella norma nazionale tutti i concimi previsti dall’abrogato reg. Ce 2003/03.

Questo dietrofront coinvolge anche i distributori perché complica ulteriormente il quadro generale non solo normativo, ma anche di tipologie di etichette presenti sul mercato.

Lo avevamo previsto alcuni mesi fa e purtroppo trova conferma il fatto che ci attende un periodo ancora lungo e irto di difficoltà e solo la collaborazione tra associazioni di categoria, autorità, esperti del settore e istituzioni tutte, potrà consentire al sistema distributivo di superarlo senza traumi.


Etichette, conformità a tre normative

Al momento, per il sovrapporsi e l’accavallarsi di varie norme, la rete distributiva si trova a commercializzare fertilizzanti con etichette conformi ad almeno 3 diverse norme oltre a una serie di varianti collegate al periodo di smaltimento.

Possono continuare a restare sul mercato senza una data di esaurimento scorte, tutti i concimi Ce le cui etichette sono state redatte conformemente al reg. comunitario del 2003.

Due sono gli scenari previsti per il commerciante.

  1. Per gli acquisti effettuati prima del 16 luglio 2022 è sufficiente che sia in grado di dimostrarlo con la fattura.
  2. Nel caso in cui riceva prodotti ancora con la dicitura Concime Ce dopo quella data, si deve assicurare che sul documento di trasporto sia riportata la dicitura “merce prodotta prima del 16 luglio 2022” a cura del fabbricante.

Non è da disdegnare l’eventualità che anche i distributori appongano tale specifica quando consegnano merce vecchia. Dal 17 luglio 2022 si possono commercializzare anche fertilizzanti della Ue a marchio Ce conformi al nuovo regolamento del 2019; c’è stato qualche caso in cui i commercianti si sono dovuti difendere da funzionari della repressione frodi che hanno contestato loro la presenza del marchio Ce solo perché a loro giudizio l’Italia non aveva ancora recepito la norma Ue.

Ovviamente le richieste sono state stroncate sul nascere e sembra che non stia più accadendo. Ci sono poi i fertilizzanti nazionali le cui etichette sono state fatte prima dell’entrata in vigore del dm 10 ottobre 2022 e che sono state cambiate dal decreto: c’è tempo fino al 29 dicembre 2023 per esaurire queste scorte.

Dopo quella data i distributori dovranno porre particolare attenzione anche all’acquisto di fertilizzanti nazionali che potrebbero essere “scaduti”.


Consentito in agricoltura biologica

Il canale distributivo si trova spesso coinvolto nelle operazioni di verifica e controllo degli Organismi di Controllo del biologico. Quando all’agricoltore viene fatta una contestazione è solo tramite il distributore che si arriva al fabbricante.

Con l’introduzione del nuovo regolamento Ue e con la pubblicazione del nuovo allegato 13 del dlgs 75/2010 (unica lista ufficiale dei fertilizzanti consentiti su coltivazioni biologiche), il Sistema informatico Sian non ha retto alla rivoluzione. I fabbricanti non sono riusciti ad allineare etichette e registrazioni alle nuove norme semplicemente perché il Sian non è in grado di gestire i prodotti a marchio Ce. Per evitare spiacevoli sorprese anche al canale distributivo sarà opportuno porre molta attenzione all’etichetta e al Sian stesso.

Anche nel 2022 ci sono alcuni sequestri (15) che hanno visto coinvolto il settore distributivo. Oltre a verificare la presenza in etichetta della dicitura Consentito in Agricoltura Biologica (a lettere maiuscole) seguita dall’elenco delle materie prime, il distributore dovrebbe controllare l’esattezza di eventuali riferimenti ai regolamenti comunitari ricordando che:

  • l’834/2007 è stato sostituito dal 2018/848
  • il 2021/1165 ha rimpiazzato l’889/2008.

Infine, almeno per i fertilizzanti con Iva 4%, non sarebbe cattiva cosa andare a controllare se la tipologia del prodotto corrisponde a quella indicata sul Sian per quel nome commerciale, associato al fabbricante. La coesistenza del marchio Ce e del “consentito in agricoltura biologica” deve far scattare un campanello d’allarme e richiede maggiori approfondimenti.

Distributore di concimi: istruzioni per l’uso - Ultima modifica: 2023-07-25T15:57:07+02:00 da K4

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