Gli ultimi mesi dell’anno prevedono alcune importanti scadenze, molte delle quali interessano le imprese commerciali. Ecco allora una mini guida con gli adempimenti da mettere in agenda.
Secondo acconto imposte
Il prossimo 30 novembre si deve procedere al versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap. Ogni anno, infatti, oltre a versare il saldo delle imposte dell’anno precedente, si deve versare l’acconto per l’anno in corso, pari al 100% del saldo calcolato l’anno precedente. Sul punto, però c’è una novità. Il decreto Agosto (dl 104/2020) ha previsto il differimento al 30 aprile 2021 del termine di versamento del secondo acconto; tuttavia, la proroga vale solo per alcuni contribuenti.
In particolare, occorre verificare due requisiti: anzitutto è necessario esercitare un’attività economica per la quale è stato approvato uno specifico indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa) e dichiarare ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione di ciascun indice (i limiti si aggirano intorno ai 5 milioni di euro, quindi occorre dichiarare di meno per poter rientrare nell’ambito dell’agevolazione). Il secondo requisito è l’aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In sostanza, il fatturato/i corrispettivi del primo semestre 2020 devono essere inferiori ai 2/3 del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2019. I contribuenti che non possono beneficiare della proroga perché non rispettano anche solo una delle predette condizioni, devono pagare con le regole ordinarie. Per i soggetti che esercitano una attività per la quale risulta approvato un Isa e che non dichiarano ricavi/compensi superiori al limite stabilito per ciascun indice, le rate sono dovute in misura pari al 50% ciascuna. Il secondo acconto in scadenza il 30 novembre non è soggetto a rateizzazione; deve essere versato in un’unica soluzione.
Dichiarazione dei redditi
Sempre in data 30 novembre, è previsto l’invio della dichiarazione dei redditi dell’anno 2019 (modello Redditi 2020). La dichiarazione può essere trasmessa direttamente dal dichiarante oppure avvalendosi degli intermediari abilitati.
Eventuali crediti risultanti dal modello Redditi possono essere utilizzati con due diversi criteri, a seconda del loro ammontare:
- i crediti di importo fino a 5mila euro sono liberamente utilizzabili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Quindi, ad esempio, l’eventuale credito che deriva dalla dichiarazione che dovrà essere presentata il prossimo 30 novembre, fino all’importo di 5.000 euro poteva essere utilizzato in compensazione già dal 1° gennaio scorso;
- i crediti di importo superiore a 5mila euro possono essere utilizzati a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa e previa apposizione del visto di conformità ovvero dell’attestazione da parte del revisore incaricato del controllo contabile.
Vanno compilati anche i modelli degli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (Isa); si tratta di indicatori che forniscono una sintesi di valori tramite cui è possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Non sono definiti uno strumento di accertamento, ma uno strumento premiale; infatti, se il reddito dichiarato raggiunge il grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10, il contribuente ottiene alcuni benefici fiscali. Tra i “premi” che possono essere conseguiti con un buon punteggio Isa si segnala l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di crediti di ammontare non superiore a 50.000 euro (Isa ≥ 8), esclusione dalla disciplina delle società di comodo (Isa ≥ 9).
Acconto Iva
Entro il 27 del mese di dicembre, i soggetti passivi Iva devono ricordarsi di determinare e versare l’acconto Iva utilizzando uno dei metodi possibili, vale a dire “storico”, “previsionale” o “analitico”. Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva, con eccezione di coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali. Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che non dispongono del dato “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo (sono, ad es., coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre se mensili o 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività).
L’acconto, infine, non è dovuto se l’importo è non superiore a 103,29 euro.
Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente. Ad esempio, ipotizzando che un contribuente abbia, per il mese di dicembre 2019 versato un’Iva pari a 5mila euro, in data 27 dicembre 2020 deve versare un acconto pari a 4.400 euro (pari cioè all’88% di quanto versato nello stesso mese dell’anno precedente). Per i contribuenti trimestrali ordinari la base di calcolo su cui applicare l’88% coincide con il debito di imposta derivante dalla dichiarazione annuale Iva.
Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. In particolare, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili e in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari.
Infine, applicando il metodo analitico, l’acconto da versare è il 100% della liquidazione fatta tenendo in considerazione le operazioni del periodo 1-20 dicembre per i contribuenti mensili e 1 ottobre – 20 dicembre per i trimestrali.
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in modalità esclusivamente telematica. È possibile compensare l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità. A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%.
Leggi l'articolo su Agricommercio e Garden Center n. 6/2020
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IMU e TASI
Se sussiste l’obbligo, la dichiarazione Imu va presentata entro il 31 dicembre. Generalmente, la scadenza è prevista il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento; tuttavia, con riferimento all’anno 2019, il termine è stato differito al 31 dicembre.
Per quanto riguarda i versamenti, entro il 16 dicembre va eseguito quello relativo al saldo 2020.
Cartelle di pagamento, rottamazione e saldo e stralcio
Si avvicina la fine del periodo di sospensione che ha caratterizzato l’attività di riscossione negli ultimi mesi. Con diversi provvedimenti normativi (prima il decreto “Cura Italia”, poi il decreto “Rilancio” e infine il decreto “Agosto”), il legislatore ha previsto la sospensione dei termini di versamento delle cartelle esattoriali in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020. I versamenti non eseguiti dovranno essere recuperati in un’unica soluzione entro il 30 novembre, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Entro il 10 dicembre dovranno invece essere versate eventuali rate sospese del 2020 con riferimento a “rottamazione ter” e “saldo e stralcio” al fine di non incorrere in decadenza dai benefici.