È necessario anticipare che, benché la vendita e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari siano fortemente regolamentate, non esiste espressamente un divieto normativo alle transazioni “virtuali”, ossia a quelle che avvengono in rete, ma questo non toglie che le norme in vigore, pensate per le vendite reali, non debbano essere applicate anche alla vendita di fitosanitari online, sia nel caso dei prodotti destinati a utilizzatori non professionali e sia nel caso di quelli che richiedono per legge il possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari. Anche i PFnPE e PFnPO devono rispettare le norme specifiche di riferimento, come è ovvio.
Le procedure per la vendita dei prodotti fitosanitari – di tutti i fitosanitari - si trovano all’art. 10 del dlgs. del 14 agosto 2012 n. 150 e all’interno del decreto 22 gennaio 2014. Ulteriori disposizioni specifiche per PFnPE e PFnPO si trovano nel decreto 33/2018 e nelle sue successive modifiche.
L’articolo 10 di cui sopra, al comma 6, stabiliva che sarebbero state definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, di concerto con il Ministero dell’ambiente e con quello della salute, le procedure di vendita dei prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi alla vendita diretta, come ad esempio la vendita on line. Tuttavia, non solo tale decreto non è mai stato pubblicato, ma il comma 6 è stato abrogato dal dlgs. del 22 gennaio 2016 n. 10.
Criticità normative
Pertanto, per ogni tipo di vendita devono essere adottate le procedure generali contenute nell’art. 10 del dlgs. 150/2012.
È bene ricordare che le motivazioni alla base dell’abrogazione del comma 6, articolo 10 del dlgs. 150/2012, espresse nello schema di decreto legislativo, riportano le seguenti considerazioni: “la disposizione (cfr. comma 6, art.10 dlgs. 150) prevede che, con decreto ministeriale, siano stabilite misure per disciplinare la vendita di prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi alla vendita diretta, quali la vendita ‘on line o e-commerce’. In fase attuativa sono emerse criticità dovute, in particolare, alla difficile compatibilità della vendita on line con le prescrizioni previste dagli articoli 8 e 9 e dallo stesso articolo 10 del decreto legislativo.”
“Infatti, nei canali di vendita on line, le ditte che sviluppano prodotti fitosanitari sono spesso localizzate fuori dal territorio nazionale; pertanto, è difficile identificare la ragione sociale, la sede ufficiale e non è applicabile la normativa italiana. Inoltre, ai sensi degli articoli 8 e 9, chiunque intenda svolgere un’attività di vendita o l’acquisto di prodotti fitosanitari deve possedere uno specifico certificato di abilitazione rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome.”
“Il successivo articolo 10 prevede, infine, che al momento della vendita sia presente obbligatoriamente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione per fornire all’acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti”.
Requisiti fondamentali
In buona sostanza la vendita dei prodotti fitosanitari deve rispettare i seguenti requisiti, sia nel caso di vendita diretta e sia nel caso di vendita on-line:
- il prodotto deve essere munito di etichetta scritta in italiano;
- sull’etichetta deve essere riportato il numero di registrazione rilasciato dal Ministero della salute italiano.
Nel caso di vendita di un prodotto per uso professionale deve essere fornita prova che:
- è stata verificata l’autenticità e la validità del certificato di autorizzazione all’acquisto;
- è stata verificata, in maniera certa, l’identità dell’acquirente;
- la scheda dati di sicurezza è stata consegnata (SDS);
- il magazzino di vendita ha registrato la vendita su apposito registro;
- sono state fornite le informazioni sulla pericolosità del/i prodotto/i, sui rischi che questo/i comporta/ano per le persone e per l’ambiente e sulle corrette modalità di impiego.
Nel caso della vendita di prodotti destinate ad utilizzatori non professionali:
- Nel punto vendita, fisico o virtuale, deve esserci apposita cartellonistica con:
- le informazioni generali
- le specifiche sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi all’esposizione
- le condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro
- le eventuali alternative disponibili.
- Nel caso di modifica, revoca o altro provvedimento che abbia previsto la possibilità di impiego per un periodo limitato, il rivenditore è tenuto a fornire all’acquirente le informazioni pertinenti e, ove disposto, copia della nuova etichetta o foglio illustrativo.
Applicazione delle norme
Tutte le condizioni di cui sopra devono essere rispettate per non incorrere nelle sanzioni previste. Al riguardo, Compag collabora, fin dall’emanazione del Pan, con l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) per la corretta applicazione delle norme, avendo in diverse circostanze effettuato le opportune segnalazioni in caso di comportamenti non conformi.