Il prossimo 30 giugno scade il termine per effettuare il versamento delle imposte dovute per l’anno 2022. L’invio del modello di dichiarazione dei redditi 2023 è invece previsto successivamente, ma occorre sin da ora avere le idee chiare al fine di determinare correttamente il dovuto.
Termini e modalità
In primo luogo, va ricordato che le ditte individuali, le società in nome collettivo e le società in accomandata semplice devono effettuare i versamenti delle imposte entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione. La dichiarazione, per questi soggetti, va presentata entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura dell’esercizio. Quindi, con riferimento all’anno 2022, il termine per il versamento è il 30 giugno 2023 mentre il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 30 novembre 2023.
Società di capitali
Le società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni), invece, sono soggette a un termine di versamento variabile e legato al momento di approvazione del Bilancio o del Rendiconto.
I casi possibili sono tre:
- nel caso di approvazione del bilancio o rendiconto entro il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il versamento va eseguito entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- nel caso di approvazione del bilancio o rendiconto oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il versamento va eseguito entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto;
- nel caso di mancata approvazione del bilancio o rendiconto nel termine massimo previsto dalla legge (vale a dire 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), il versamento va eseguito entro ultimo giorno del mese successivo a quello in cui scadono i 180 giorni.
Differimenti e rateizzazioni
È facoltà dei contribuenti differire la scadenza di 30 giorni dal termine a regime, maggiorando le somme dovute dello 0,40%. Quindi, ad esempio, la scadenza del 30 giugno può essere differita al 30 luglio maggiorando le somme dovute dello 0,40%. Il 30 luglio, quest’anno, cade di domenica per cui è automaticamente differito al successivo lunedì 31 luglio.
Il versamento può essere eseguito in una sola soluzione oppure in più rate (si veda l’apposita tabella in pagina). In quest’ultima ipotesi, le rate successive alla prima devono essere maggiorate con gli interessi dello 0,33% mese. Si ricorda che solo i titolari di partita Iva versano le rate il 16 del mese, le persone fisiche invece versano il 30. La rateizzazione può essere scelta anche nel caso in cui il pagamento sia differito di 30 giorni.
I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione vanno effettuati utilizzando il modello di pagamento unificato F24. I titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute, anche avvalendosi di intermediari abilitati. I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito non superano ciascuno il limite di 12 euro ciascuno. Vedi tabella 1.
L’emersione del credito
Può talvolta accadere che dalla dichiarazione non emerga un importo a debito ma un importo a credito. In questo caso, il credito è utilizzabile in momenti diversi a seconda dell’ammontare. Le regole da seguire sono due:
- i crediti di ammontare non superiore a 5.000 euro possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, sempre se certi nella loro esistenza e nel loro ammontare,
- i crediti di ammontare superiore a 5.000 euro possono essere utilizzati a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge; inoltre, sulla dichiarazione deve essere apposto il visto di conformità.
I crediti possono essere utilizzati in compensazione entro il limite di 2 milioni di euro annui.
Acconti
Come ogni anno, oltre al pagamento del saldo dell’anno precedente è necessario versare l’acconto per l’anno in corso. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente e deve essere versata in due rate, ciascuna pari al 50% (o 40% e 60% per i soggetti diversi da quelli che applicano gli Isa).
La prima rata va versata in coincidenza con il saldo del 2022, la seconda, invece, entro il 30 novembre. Se l’ammontare dovuto non supera la soglia di euro 257,52 per l’Irpef ed euro 103 per l’Ires, il versamento può essere eseguito in una sola soluzione entro il 30 novembre.
Leggi l’articolo su Agricommercio e Garden Retail n. 3 - maggio 2023
Dall’edicola digitale al perché abbonarsi
Le novità per il 2023
A partire dal 2022, sono state ridotte le aliquote Irpef da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%.
Questo avrà come conseguenza un risparmio di imposta per molti contribuenti (restano esclusi solo coloro che si fermano al primo scaglione per i quali l’imposta era determinata applicando l’aliquota del 23%, esattamente come accade adesso). Si veda la tabella “Calcolo dell’Irpef” per il dettaglio degli scaglioni e delle aliquote. Vedi tabella 2
L’Irap
Il prossimo 30 giugno è dovuto anche il versamento dell’Irap ma per effetto di quanto previsto dalla legge di Bilancio dello scorso anno, il numero di contribuenti interessati è ridotto.
La legge 234/2021, infatti, ha previsto la cancellazione dell’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. Il versamento resta, quindi, dovuto per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Tab. 1 - Pagamento imposte con rateizzazione
Senza differimento | Con differimento | |||
Rata | Versamento | Interessi | Versamento | Interessi |
1 | 30/06/23 | 0,00% | 31/07/23 | 0,00% |
2 | 17/07/23 | 0,18% | 21/08/23 | 0,18% |
3 | 21/08/23 | 0,51% | 18/09/23 | 0,51% |
4 | 18/09/23 | 0,84% | 16/10/23 | 0,84% |
5 | 16/10/23 | 1,17% | 16/11/23 | 1,17% |
6 | 16/11/23 | 1,50% | - | - |
Tab. 2 - Calcolo dell’Irpef
Reddito (per scaglioni) |
Aliquota (per scaglioni) |
Imposta dovuta sui redditi intermedi (compresi negli scaglioni) |
Fino a 15.000 euro | 23% | 23% sull’intero importo |
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro | 25% | 3.450+ 25% parte eccedente 15.000 |
Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 35% | 6.700 + 35% parte eccedente 28.000 |
Oltre 50.000 euro | 43% | 14.400 + 43% parte eccedente 50.000 |