Florovivaismo: cosa c’è da sapere sulla nuova legge

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Al momento il Parlamento ha incaricato il Governo di emanare uno o più decreti legislativi

Si è fatto un gran parlare in questi giorni della "nuova legge" sul florovivaismo, quando in realtà la nuova legge non c'è ancora e, a riguardo, c'è una grande confusione, alimentata purtroppo anche da molte informazioni poco precise che hanno ingenerato convinzioni errate.

Quella che finora ha approvato, in via definitiva, il Senato della Repubblica, è solo una "legge delega". Cosa significa? Con questo provvedimento normativo, la delega appunto, il Parlamento, che è titolare del potere di fare le leggi, ha dato incarico al Governo, che di per sé non può approvare leggi, di emanare uno o più decreti legislativi. I decreti legislativi sono atti parificati alle leggi e si possono considerare leggi vere e proprie, una volta che saranno stati emanati. Il punto è proprio questo: al momento, c'è solo la legge delega, mentre toccherà al Governo, nei prossimi mesi o anni, fare i provvedimenti di attuazione della delega stessa, appunto i decreti legislativi.

Quando il Governo avrà attuato la delega, ci sarà la nuova "legge" sul florovivaismo. Al momento, tutto è rimandato al futuro: ci sono solo i criteri della delega stessa.

I criteri da seguire

Il Parlamento, nel momento in cui ha delegato il Governo a fare la nuova "legge" in materia di florovivaismo, non gli ha dato una delega in bianco, ma ha scritto, in maniera approfondita e organica, i criteri che l'esecutivo dovrà seguire per scrivere la nuova legge. Questi criteri dovranno essere rispettati, altrimenti la legge che verrà emanata sarà considerata incostituzionale e potrà essere annullata dalla Corte costituzionale.

Non si sa, al momento, se il Governo farà uno o più decreti di attuazione della legge: in caso ovviamente di più decreti, ci saranno appunto "pezzi" di nuova disciplina del florovivaismo che entreranno in vigore prima di altri e tutta la riforma sarà dunque scaglionata nel tempo.

Non si sa, poi, quando saranno emessi questi decreti attuativi: non ci sono tempistiche di riferimento standard in situazioni come queste e molto dipende dalle condizioni politiche e dall'operatività del Governo. C'è solo un termine massimo, che è di 24 mesi, cioè due anni, scaduto il quale la delega scadrà e il Governo non potrà più intervenire, attuando la legge delega.

Per tutti questi motivi, non è corretto parlare, come sfortunatamente fanno in molti, di "nuova legge" sul florovivaismo: sembra più corretto parlare di riforma della disciplina del florovivaismo. Questa riforma avrà - grossomodo - i contenuti previsti dalla legge delega e verrà attuata in futuro, possibilmente anche in modo scaglionato. Solo nel momento dell'effettiva attuazione, se ne potranno vedere i contenuti precisi e definitivi.

Leggi regionali e provvedimenti comunitari

Un altro importante aspetto, per comprendere quale sarà la disciplina effettiva del florovivaismo, riguarda il fatto che la materia dell'agricoltura, nella quale rientra sicuramente anche appunto il florovivaismo, con la riforma costituzionale del 2001, è stata sottratta alla competenza statale e assegnata a quella delle singole regioni.

Lo ha chiarito espressamente la Corte costituzionale con le sentenze n. 12 e n. 282 del 2004, in cui la Consulta ha affermato, rispettivamente, che la materia dell'agricoltura configura una «competenza legislativa affidata in via residuale alle Regioni e sottratta alla competenza legislativa statale» e che la «competenza regionale ... si presta a comprendere molti aspetti della disciplina del settore agricolo».

Non si può, dunque, guardare, come un tempo, alla legge statale come al provvedimento principale di disciplina del settore, che poi viene attuato più in dettaglio dagli enti locali: la competenza, esattamente all'opposto, spetta innanzitutto alle singole regioni, che possono disciplinare la materia anche in modo sensibilmente diverso tra loro, mentre allo Stato centrale spetta un ruolo residuo di coordinamento e intervento nel rispetto dell'autonomia locale.

Un'ulteriore complicazione deriva, come noto, dai provvedimenti di origine comunitaria, considerato che l'agricoltura è una delle materie in cui l'Unione europea può intervenire e presenta anzi, da decenni, una lunga tradizione di interventi anche cospicui e di grande rilievo per il settore.

La disciplina del florovivaismo, dunque, risulterà dal complesso degli interventi delle autorità pubbliche e dunque Unione europea, Stato centrale, enti locali regionali. In questo quadro, l'ente che ha meno poteri di intervento è proprio lo Stato centrale. In secondo luogo, poi, quand'anche la legge effettivamente ci sarà, potrà intervenire solo su aspetti residuali, di indirizzo e coordinamento, non coperti dalle competenze delle istituzioni comunitarie e regionali.

I contenuti della delega

Fatte queste necessarie premesse, che consentono di capire la reale portata dell'intervento legislativo in materia, si possono ora passare in rassegna i principali criteri previsti dalla legge delega, per vedere quali saranno, almeno genericamente, i contenuti della riforma legislativa statuale.

In primo luogo, va ricordato che la nuova legge conterrà la definizione, ovviamente valida per tutto il territorio nazionale, di "azienda florovivaistica o imprenditore del settore". Questa definizione conterrà i criteri perché un'azienda possa essere sussunta nella categoria, cosa a sua volta indispensabile per godere delle regole e degli interventi di sostegno previsti dagli enti pubblici, e sarà quindi di fondamentale importanza, perché tutti gli imprenditori che non vi rientreranno ne saranno esclusi. La delega assegna al Governo solo il compito di dare questa nozione, ma non fornisce alcun criterio, per cui i tecnici dell'esecutivo disporranno di ampia discrezionalità a riguardo e per sapere cosa decideranno bisogna aspettare il decreto di attuazione. Oltre all'«imprenditore florovivaistico», la nuova legge detterà le definizioni anche delle principali figure professionali operanti nel comparto, nonché in quello del verde urbano e periurbano.

Oltre a ciò, la nuova legge prevederà «un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore anche mediante l’istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello non generale, presso il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, al fine di garantire l’efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività». Questa misura rappresenta ovviamente il contrappeso del trasferimento delle principali competenze alle regioni, con lo Stato che si riserva di gestire la residua attività di indirizzo e coordinamento tra le politiche dei vari enti locali regionali. È appunto prevista l'apertura di un ufficio apposito al ministero dove ci saranno dei funzionari chiamati a gestire questi aspetti.

In linea con il nuovo ufficio di coordinamento, è previsto che venga elaborato «con cadenza quinquennale... un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde pubblico». Il nuovo sistema dei piani quinquennali, una volta entrato a regime, consentirà agli operatori di settore di programmare adeguatamente, a cascata, anche i loro specifici investimenti, contando su una specifica azione dello Stato centrale in aderenza al piano corrente. È difficile ipotizzare che le regioni, pur avendo competenza preminente rispetto a quella dello Stato, possano legiferare o altrimenti provvedere in contrasto con il piano stesso, che dunque sarà una fonte normativa di primaria importanza.

Altri interventi riguardano poi un sistema di rilevazioni di dati statistici, sempre utili quando si deve intervenire in un determinato comparto, e di piattaforme logistiche per la distribuzione dei prodotti florovivaistici, la riconversione delle serre in siti agroenergetici, tramite misure di intervento per gli imprenditori interessati, e il riconoscimento dei marchi sui detti prodotti, in modo da tutelare sia gli imprenditori che i consumatori, tramite il «marchio unico distintivo».

In conclusione, è una riforma ancora tutta da scrivere e che sarà interessante seguire man mano nella sua formazione e stesura.

Tiziano Solignani, autore di questo articolo, è avvocato cassazionista presso il Foro di Modena

Florovivaismo: cosa c’è da sapere sulla nuova legge - Ultima modifica: 2024-07-09T10:29:12+02:00 da Marco Pederzoli

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