La filiera legata alla distribuzione dei fertilizzanti è poco abituata ad avere a che fare con le norme tipiche del comparto. È anche vero che, fino all’inizio degli anni duemila, c’era una sola legge nazionale e non era nemmeno necessario che i distributori la conoscessero. Col passare degli anni si sono aggiunti regolamenti Comunitari e decreti legislativi così come si sono creati intrecci con altre norme, spesso collegate alla salute dell’uomo e dell’ambiente e anche l’impianto sanzionatorio collegato alle nuove leggi ha visto i distributori sempre più spesso coinvolti in prima persona.
A partire da luglio 2022, con l’applicazione del nuovo regolamento europeo sui prodotti fertilizzanti (reg. Ue 2019/1009) e con le sue ricadute sui regolamenti per le coltivazioni biologiche, il quadro normativo si complica, a parte vedremo in che modo.
Le maggiori preoccupazioni per gli operatori del settore sono collegate alla gestione dei mezzi tecnici fertilizzanti impiegabili sulle coltivazioni biologiche.
L’articolo 4 del decreto Mipaaf 20 maggio 2022 riguardante le disposizioni nazionali per l’attuazione del reg. Ue 2018/848 relativo alla produzione biologica, al comma 9 dispone che il riferimento legislativo italiano relativo a concimi ed ammendanti consentiti in agricoltura biologica sia l’allegato 13 del dlgs 75/2010. Si tratta dei prodotti che devono obbligatoriamente essere registrati nel Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), il cui elenco è consultabile online e la cui tenuta è a carico dei responsabili dell’immissione in commercio (fabbricanti) del fertilizzante stesso. L’allegato 13, di concerto con l’allegato 8 del medesimo dlgs, dispone che l’etichetta del fertilizzante rechi la dicitura Consentito in Agricoltura Biologica (a lettere maiuscole) seguita dall’elenco delle materie prime utilizzate che devono richiamare quelle ammesse dall’allegato 2 del reg. Ue 2021/1165.
Verifiche importanti
Ovviamente la prima cosa che anche i distributori dovranno verificare è proprio la presenza in etichetta di tale sezione dedicata, l’apposizione delle diciture di legge costituisce garanzia ma gli Organismi di Certificazione (OdC) che controllano le produzioni agricole sono soliti verificare che il prodotto sia stato anche correttamente registrato nel Sian.
Anche agli utilizzatori finali devono fare questo controllo perché, pur potendosi rivalere nei confronti del rivenditore (che a sua volta coinvolgerà il fabbricante che ha apposto la dicitura senza aver adempiuto a tutti gli altri doveri), non devono dimenticare che l’OdC li riterrà comunque responsabili di aver utilizzato un fertilizzante non consentito con tutto quello che ciò comporta.
Il quadro si è ulteriormente complicato con l’entrata in vigore, lo scorso 29 dicembre 2022, del decreto Masaf 10 ottobre 2022 che ridisegna completamente l’allegato 13 del dlgs 75/2010: tra la sovrapposizione delle norme, le giacenze di prodotti presso il canale distributivo e le stesse aziende agricole e l’inevitabile impreparazione di moltissimi operatori del biologico, si prospettano anni di problemi e contenziosi che mineranno alle fondamenta i mezzi tecnici impiegabili sulle coltivazioni biologiche.
Un esempio pratico
Con un esempio pratico forniamo un quadro più preciso della situazione. Fino a luglio 2022 una miscela di microelementi si poteva iscrivere al Sian in quanto concime Ce disciplinato dal reg. Ce 2003/03, ipotizziamo che il fabbricante Tizio ha registrato questa miscela col nome commerciale Caio.
Dopo il 16 luglio Tizio ha dovuto etichettare il prodotto Caio ai sensi del reg. Ue 2019/1009 che però non può più essere registrato nel Sian che adesso accetta solo i fertilizzanti disciplinati a livello nazionale. Tuttavia il prodotto Caio sarà ancora visibile nel Sian per molto tempo ancora (si deve dar tempo a tutti di esaurire le scorte), quindi l’OdC può ancora trovarlo ma l’inquadramento non è detto che coincida con il prodotto che si trova presso l’azienda agricola. L’esempio non serve a semplificare ma solo a precisare che ci troveremo davanti a centinaia se non migliaia di casi controversi e che solo una buona dose di buon senso può aiutare tutti ad andare avanti.
Situazione paradossale
La cosa più sconcertante è che sin da giugno 2019 tutti gli operatori del settore sapevano che a luglio 2022 ci saremmo trovati in questa paradossale situazione, né le autorità né le associazioni di categoria hanno fatto qualcosa per evitarlo o per risolverlo, addirittura ci sono operatori che ancora credono che il reg. Ue 2019/1009 non sia applicabile in Italia poiché non è stato “recepito”.
Tutti i soggetti coinvolti, compresi i rappresentanti dei commercianti e degli agricoltori, siedono ai tavoli tecnici presso il Ministero (pensiamo a quelli sui fertilizzanti e sul biologico) ma sembra che nessuno se ne sia interessato. Adesso ci saranno da gestire le tante criticità collegate all’assenza di un pratico sistema di verifica e controllo dei mezzi tecnici impiegabili sulle coltivazioni biologiche.
Da qualche tempo alcuni enti avevano persino creato una sorta di registro parallelo ma, anche in quel caso, non sarà facile capire come si gestiranno le sovrapposizioni o i prodotti che non troveranno più spazio nel database del Sian.
Non è facile, adesso, trovare soluzione in corso d’opera e quando ormai i decreti sono stati pubblicati.
Un sistema da rivedere
Bisognerebbe sedersi tutti attorno ad un tavolo per ridisegnare completamente il sistema di gestione dei fertilizzanti ammessi in biologico: visto che il Sian non è in grado di sopportare i nuovi concimi a marchio Ce (Reg. 2019/1009) allora significa che quel modello informatico non può più andar bene.
La legge di delegazione europea prevede che il Ministero dell’agricoltura adegui la norma nazionale sui fertilizzanti a quella comunitaria, in pratica esattamente il contrario di quello che è stato fatto negli scorsi mesi. Se per l’agricoltura convenzionale poco importa uniformarsi a livello Ue, crediamo che tutti gli operatori del biologico abbiano solo da perdere se a livello nazionale non si possono utilizzare i concimi a marchio Ce ammessi in tutti gli altri Stati membri. Qualcuno potrebbe minimizzare il danno dicendo che basta etichettare i fertilizzanti secondo la norma nazionale per poterli iscrivere in biologico.
Come vedremo nel riquadro, in effetti, alcune tipologie di concimi le troveremo anche negli elenchi nazionali ma basta pensare all’innovativa categoria dei biostimolanti a marchio Ce per rendersi conto del danno derivante dalla loro mancanza nel database del Sian dedicato ai fertilizzanti impiegabili su coltivazioni biologiche. Lo stesso dicasi per le centinaia di concimi organici e organo-minerali che si possono fregiare del marchio Ce e che sono prodotti con le materie prime elencate nell’allegato 2 del reg. Ue 2021/1165 che disciplina i mezzi tecnici che si possono utilizzare sulle coltivazioni biologiche. Gli agricoltori dedicati al biologico degli altri 26 stati membri avranno molti più fertilizzanti a disposizione rispetto a quelli italiani e per il canale distributivo ci saranno meno opportunità commerciali.
Nuovi problemi all’orizzonte
I distributori di mezzi tecnici svolgono un ruolo molto importante anche nella formazione tecnica degli agricoltori e il fatto stesso che il regolamento Ue abbia previsto non solo la definizione di distributore ma anche una serie di obblighi che lo riguardano, la dice lunga su quanto sarà sempre più importante il ruolo della catena distributiva.
Vedremo cosa ci riserva il futuro ma, se è vero che anche l’Italia dovrà raggiungere l’ambizioso traguardo del 25% della superficie agricola convertita in biologico, temiamo che le difficoltà di gestione dei fertilizzanti consentiti si andranno ad aggiungere ai tanti altri problemi degli agricoltori italiani.
L’articolo è pubblicato su Agricommercio e Garden Retail n. 1 - febbraio 2023
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Le tre norme di riferimento
Con l’applicazione del reg. Ue 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti e la contemporanea abrogazione del precedente reg. Ce 2003/03, dallo scorso 16 luglio il sistema distributivo italiano dovrà gestire la presenza di fertilizzanti etichettati conformemente a tre normative.
A quelle europee, infatti, si aggiunge il decreto legislativo nazionale 75/2010 che, per effetto del decreto dello scorso 10 ottobre, ha inglobato le tipologie di fertilizzanti prima disciplinate dal citato 2003/03. Dal punto di vista pratico sarà quindi possibile imbattersi in tante etichette differenti tra loro ma riferite tutte allo stesso concime. Restando in ambito di prodotti consentiti in agricoltura biologica, riprendiamo la già menzionata miscela di microelementi.
Tutte quelle prodotte prima del 16 luglio sono state etichettate ai sensi del reg. Ce 2003/03 e sono registrate nel Sian, dopo quella data è stato possibile produrle ed etichettarle ai sensi del reg. Ue 2019/1009 ma senza il “consentito in agricoltura biologica” in quanto non inseribili nel database ministeriale.
Non finisce qui perché la miscela di microelementi poteva anche essere inserita nel registro per agricoltura convenzionale se etichettata ai sensi del dlgs 75/2010 e adesso, grazie al nuovo allegato 13 del dm 10 ottobre 2022, è consentito iscrivere sempre lo stesso prodotto anche in biologico ma ovviamente con (diversa) etichetta di concime nazionale.
Lo scenario è persino difficile da descrivere, figuriamoci cosa accadrà quando funzionari degli Organismi di controllo o ispettori della Repressione frodi saranno chiamati ad interpretare l’etichetta di quel prodotto che troveranno presso un agricoltore o presso un punto vendita.