Fertilizzanti, sette consigli per il punto vendita

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Movimentazione di fertilizzanti in un magazzino di confezionamento
Sette consigli per il punto vendita di mezzi tecnici per l’agricoltura. Non basta tenersi informati, ma spesso è inevitabile l’assistenza di un consulente

La vita di un distributore di mezzi tecnici, già di per sé difficile, si va col tempo complicando sempre di più per le tante incombenze di carattere burocratico. In particolare, ci riferiamo alle norme legate a sicurezza, ambiente, repressione frodi e che toccano settori come i fertilizzanti ed altri mezzi tecnici “minori” che sono in aumento e trattiamo in un riquadro a parte. Riteniamo utile fornire un breve vademecum che fornisca spunti di riflessione e di ulteriore approfondimento in quanto non può sostituirsi alla consulenza specializzata di esperti del settore.

Visita dell’Icqrf (Mipaaf)

Da sempre il canale distributivo è quello maggiormente monitorato con circa un migliaio di visite ispettive l’anno. Lo scopo dei funzionari dell’Icqrf è quello di controllare i “Fabbricanti” di fertilizzanti, di conseguenza il distributore non corre alcun pericolo anche se, nel riquadro “Distributori a rischio sanzione”, forniamo alcuni consigli volti ad evitare fastidi. In tutti i casi la visita ed il conseguente verbale vedono coinvolto il commerciante in prima persona.

Suggeriamo di prestare particolare attenzione al momento della firma del verbale, meglio verificare che quanto riportato corrisponda esattamente a quanto accaduto: ogni approssimazione potrebbe causare problemi anche al fabbricante che si vedrebbe costretto a coinvolgere il distributore.

Da qualche tempo a questa parte, in caso di risultato analitico non conforme, i funzionari Icqrf tornano dal commerciante per sequestrare la merce ancora giacente ed emettono diffida nei confronti del fabbricante che potrebbe decidere, ad esempio, di ritirare le giacenze. In ogni caso, essendo il distributore nominato custode della merce, è il caso di allertare immediatamente il proprio fornitore per chiedere, assieme, il dissequestro con motivazioni ovviamente valide.

Precursori di esplosivi

A partire da febbraio scorso, ci sono stati alcuni cambiamenti nelle norme sui precursori. Alcuni fertilizzanti che erano “disciplinati” sono passati nell’allegato che elenca quelli soggetti a più severe “restrizioni”.

I distributori sono direttamente coinvolti in entrambi i casi. Relativamente ai prodotti soggetti a restrizioni vige il divieto di vendita a privati ed il regolamento prescrive una serie di verifiche e controlli volti ad accertarsi di cedere il prodotto solo ad utilizzatori professionali. È stato prevista la compilazione di una dichiarazione dell’acquirente che sarebbe il caso di compilare in occasione di ogni vendita o almeno una volta l’anno. I distributori stessi hanno ricevuto tale richiesta dai loro fornitori. La sanzione (Codice Penale) per la vendita a privati di tali prodotti, prevede l’arresto fino a 18 mesi e un’ammenda fino a 1000 euro.

C’è poi l’elenco dei prodotti “disciplinati” che richiede una particolare attività di controllo da parte dei distributori in quanto è obbligatorio denunciare furto o sparizione (l’omissione è disciplinata sempre dal codice penale) così come la vendita (o tentato acquisto) sospetta (sanzione amministrativa tra mille e 5mila euro). Non sono previste (per il momento) sanzioni per i distributori che non (in)formano il personale addetto alla vendita ma esistono già dei corsi (anche online) che rilasciano un attestato.

Sottoprodotti animali

La maggior parte dei fertilizzanti (concimi, ammendanti, prodotti ad azione specifica, substrati) prodotti con derivati animali è soggetta alle disposizioni di norme Comunitarie e Nazionali. I distributori hanno diversi obblighi, tra cui quello di doversi “registrare” ai sensi dell’art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009.

La pratica non è complicata e comporta il pagamento di una cifra modesta all’Ausl di competenza. Sul sito del Ministero della Salute si possono trovare tutti i “Trader” registrati presso il Ministero della Salute. Non sempre la registrazione è obbligatoria in quanto dipende dal peso delle confezioni commercializzate, dalle materie prime utilizzate, dalla tipologia del fertilizzante; le diciture presenti sul Ddt d’acquisto dovrebbero aiutare a capire se tale esenzione è applicabile o meno. Un suggerimento ai distributori che, per vicinanza ai confini o altri motivi, vendono fuori Italia: alcuni fertilizzanti a base di derivati di sottoprodotti di origine animale hanno serie limitazioni sia per la circolazione nella UE sia in caso di esportazione.

La materia è comunque complessa e delicata ed è preferibile raccogliere quante più informazioni al riguardo.

Etichettatura ambientale

Dopo vari mesi (la norma è in vigore dallo scorso settembre), finalmente grazie ad una legge che ne ha modificate altre, si è stabilita una data unica per l’entrata in vigore delle norme sulla così detta “etichettatura ambientale”: 1 gennaio 2022.

I produttori di imballi hanno quindi a disposizione alcuni mesi per poter inserire sugli imballaggi:

  1. le sigle relative al materiale (ovvero ai materiali) (es. Pet 1, Hdpe 2, Pap 21, ecc.) e
  2. le informazioni sulle modalità di smaltimento per facilitare raccolta, riciclaggio, riutilizzo, ecc., queste ultime (es. Raccolta: Carta, verifica le eventuali disposizione del tuo comune) sono obbligatorie solo se tra i potenziali destinatari del prodotto ci sono consumatori (privati) che fanno un uso non professionale della merce.

I distributori non avranno problemi con le scorte, in quanto la legge ha già previsto che sarà possibile smaltire gli imballi già immessi in commercio al 1/1/22 ma dopo, terminate le giacenze, anche i commercianti dovranno stare attenti, perché la sanzione (da 5200 a 40mila euro) può essere (teoricamente) elevata a chiunque immette sul mercato imballaggi privi di requisiti.

Attenzione alla pubblicità di sostanze pericolose

Una legge del 2017 ha incluso un articolo al decreto legislativo che, dal 2011, disciplina le sanzioni relative al reg. Ce 1272/2008 (Clp) che disciplina l’etichettatura dei prodotti pericolosi. Nella maggior parte dei casi, la cosa riguarda i fabbricanti/produttori di sostanze pericolose ma, visto che non sono rari i casi in cui anche i distributori facciano pubblicità, ci sembra opportuno includere anche questa segnalazione.

Qualsiasi pubblicità di sostanza pericolosa ne deve menzionare i pericoli, pena una sanzione tra 10mila e 60mila euro. Relativamente ai distributori, ricordiamo che per pubblicità si può intendere anche un volantino, una brochure, un cartellone nel punto vendita, così come un catalogo o anche il proprio sito internet, non parliamo, quindi solo di pubblicità su giornali o in televisione ma proprio di ogni forma di propaganda.

Per individuare quali sono i prodotti soggetti a tale disciplina, basta guardare prima la sezione 3 della scheda di sicurezza per capire se il prodotto è una sostanza o una miscela e, nel caso in cui si tratta di sostanza, si verifica nella sezione 2 se il prodotto è pericoloso. A quel punto l’avvertenza, il/i pittogramma/i e le frasi H (di pericolo) che si trovano in sezione 2, vanno riportate anche nella pubblicità. Se il punto vendita fa anche vendite online, questa norma va studiata molto bene.

Altre casistiche

L’excursus è certamente parziale, ci sarebbe da parlare del trasporto di merci pericolose (Adr), del certificato protezione incendi (se non di Seveso), delle norme su biocidi e fitosanitari ma, come dicevamo all’inizio, abbiamo ristretto il campo solo ad alcuni mezzi tecnici ed a poche norme ad essi collegabili. Sono tanti i distributori, dal piccolo commerciante al più strutturato consorzio agrario, passando per le cooperative di vari livelli che hanno ormai necessità di consulenze altamente specializzate. Per fortuna in Italia, a differenza di altri paesi della Ue, ci sono tanti esperti in grado di assistere queste realtà medio-piccole. Abbiamo solo accennato agli importi di alcune multe, possiamo affermare con certezza che la spesa annua per consulenze del genere è di gran lunga inferiore anche a una sola sanzione. Allo stesso tempo c’è la possibilità di assistere ad uno dei tanti corsi offerti su questi argomenti, così come se ne potrebbe richiedere uno su misura per le nostre necessità.

Leggi l'articolo su Agricommercio e garden center n. 4/2021

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Fare attenzione che sia un fertilizzante!

Le norme che disciplinano i fertilizzanti sono il dlgs 75/2010 e il reg. Ce 2003/03 (sostituito da luglio 2022 dal reg. Ue 2019/1009). I prodotti che possono beneficiare dell’iva al 4% sono solo quelli disciplinati da queste leggi e non li troviamo tutti quanti sul Sian. In realtà, da qualche tempo, sono comparsi sul mercato altri fertilizzanti, si tratta dei prodotti disciplinati da norme vigenti in altri Stati Membri della Ue che, grazie al regolamento sul Mutuo Riconoscimento, possono beneficiare dello stesso “status” anche in Italia: al momento neanche questi prodotti trovano spazio nei registri del Sian e, purtroppo, è difficile che siano impiegabili in agricoltura biologica.

Ci sono, poi, tanti altri prodotti che non beneficiano dell’aliquota ridotta e che, pur con iva 22%, si possono utilizzare in agricoltura biologica anche se non esistono registri da poter consultare. I distributori li dovrebbero riconoscere dall’inquadramento normativo che si trova in etichetta: Corroborante (scritto a lettere maiuscole) oppure Sostanza di base.

Purtroppo sono ancora tante le aziende che non sono in grado di realizzare etichette adeguate, esistono registri ma privi di ufficialità e, inoltre, non tutte le Sostanze di base si possono utilizzare su coltivazioni biologiche. Di conseguenza, il lavoro del commerciante si complica non poco in quanto potrebbe essere coinvolto dall’agricoltore e/o dal suo ente di certificazione se si rileva qualche non conformità. Difronte a etichette dubbie, ad aliquote iva non consone, ad aziende poco note, così come all’uso di termini chiaramente contraddittori, l’unico consiglio che possiamo dare ad un distributore è quello di sottoporre l’etichetta alla valutazione di un professionista.

Esplosione di un deposito di nitrati a Beirut

Distributori a rischio sanzione

C’è un caso in cui anche il commerciante potrebbe essere sanzionato. L’articolo 12 (c.3) del dlgs 75/2010 prescrive che le sanzioni amministrative, non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce fertilizzanti ma vi sono due precisazioni: la confezione originale non deve presentare alterazioni e la violazione deve riguardare i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti. Di conseguenza può essere sanzionato il distributore che, ad esempio, rimuove i cartellini di un saccone così come colui che commercializza fertilizzanti chiaramente etichettati in maniera non conforme (per Icqrf si tratta di un requisito non intrinseco).

Suggeriamo, inoltre, di prestare attenzione anche a prodotti che recano in etichetta diciture che consentono l’impiego del prodotto in agricoltura biologica. Solo i registri del Sian costituiscono garanzia, è facile fare un controllo sul registro Sian dei fertilizzanti, semplicemente inserendo il nome commerciale. Se un agricoltore ha un problema con il proprio ente di certificazione, il primo soggetto ritenuto corresponsabile è colui che gli ha venduto il prodotto anche se poi si risale al responsabile dell’immissione in commercio.


In caso di risultato analitico non conforme, i funzionari Icqrf (Mipaaf) tornano dal commerciante per sequestrare la merce ancora giacente. Una legge del 2017 ha incluso un articolo al decreto legislativo che, dal 2011, disciplina le sanzioni relative al reg. Ce 1272/2008 (Clp) che stabilisce l'etichettatura dei prodotti pericolosi.

Fertilizzanti, sette consigli per il punto vendita - Ultima modifica: 2021-07-09T12:00:19+02:00 da K4

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