Per i fertilizzanti sono necessari diversi chiarimenti

La “parziale” applicazione del regolamento Ce 1009/2019 (nei fatti operativo dal 16 luglio scorso) nei termini previsti, pone una serie di interrogativi non banali sulle procedure di vendita. I consigli di Compag

La mancata emanazione delle disposizioni nazionali per l’applicazione del reg. 1009/2019 CE ha posto una serie di quesiti che è necessario chiarire.

La situazione attuale è la seguente: le aziende produttrici non hanno la possibilità di immettere sul mercato fertilizzanti CE nel rispetto del Regolamento di cui sopra perché non è ancora stato organizzato a livello nazionale il sistema di certificazione previsto dallo stesso regolamento e non vi sono ancora le disposizioni di legge necessarie, ma ciò non significa che sul mercato nazionale non possano essere presenti fertilizzanti marcati CE che rispettano le disposizioni del regolamento 2003/2003 che dal 16 luglio è stato abrogato dal regolamento 1009/2019.

Vediamo l’intera casistica

I fertilizzanti CE possono ancora essere messi a disposizione sul mercato in conformità al regolamento Ce 2003/2003 purché il fertilizzante in questione sia stato effettivamente prodotto e conforme a detto regolamento prima della data del 16 luglio 2022.

Secondo il regolamento Ce 2003/2003, la data in cui un concime CE è stato posto sul mercato è quando il singolo prodotto è stato effettivamente fornito a pagamento o gratuitamente, oppure immagazzinato per la fornitura, oppure importato nel territorio doganale dell’Ue.

L’immissione sul mercato tramite offerta avviene effettivamente al momento dell’offerta o dell’accordo (scritto o verbale) tra due o più persone giuridiche o fisiche per il passaggio di proprietà, possesso o qualsiasi altro diritto relativo al prodotto in questione dopo che è avvenuta la fase di fabbricazione.

La data di un’offerta o di un accordo concluso prima che la fase di fabbricazione sia stata finalizzata non può essere considerata come data di immissione sul mercato.

Il trasferimento non richiede necessariamente la consegna fisica del prodotto e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico (contratto, ordine ecc.).

La consegna di un fertilizzante può avvenire anche successivamente al 16 luglio 2022 ma deve esservi dimostrazione che sia stato prodotto e immagazzinato per la fornitura prima di tale data

Il momento dell’importazione di un fertilizzante CE è il momento in cui il prodotto è entrato fisicamente nel territorio doganale dell’Ue, non è collegato alle procedure di sdoganamento. Nel caso vi sia evidenza inconfutabile che il fertilizzante sia stato prodotto e il contratto di fornitura sia stato siglato prima del 16 luglio 2016, il momento in cui il fertilizzante entra fisicamente nel territorio dell’Ue non è più decisivo ai fini della deroga all’immissione sul mercato.

Documentazione alla mano

L’onere della prova che un fertilizzante è stato immesso sul mercato prima del 16 luglio 2022 ricade sul fornitore. Non sono presenti nel regolamento linee guida per le autorità nazionali in merito al tipo di evidenze che possono essere accettate. Pertanto è bene disporre della documentazione che dimostri l’avvenuto passaggio di proprietà (fattura, ddt, contratto ecc.) o una dichiarazione firmata del produttore. Quest’ultimo deve disporre della documentazione comprovante che il fertilizzante era stato prodotto in conformità al regolamento 2003/2003 prima del 16 luglio 2022.

Non vi è una data di smaltimento delle scorte dei prodotti immessi sul mercato prima del 16 luglio 2022 che pertanto vanno a esaurimento.

Mancano disposizioni operative

Rammentiamo che l’attuale legislazione italiana (dlgs n.75/2010) non prevede fertilizzanti di grande diffusione come l’urea o i ritardanti della nitrificazione ma nemmeno diversi potassici e fosfatici, prodotti che possono essere immessi sul mercato italiano come fertilizzante CE. Ma con l’abrogazione del regolamento Ce 2003/2003 da parte del regolamento Ue 1009/2019 che, come dicevamo, non potrà essere applicato in toto per la mancanza di alcune disposizioni nazionali in grado di renderlo operativo, al momento, a partire dal 16 luglio non possano più essere prodotti in Italia, o importati, i fertilizzanti di grande diffusione specificati poco sopra e nemmeno le loro miscele (NPK).

Ma si possono trovare sul mercato i prodotti marcati CE che rispettano il regolamento 2003/2003 per lo smaltimento delle scorte come specificato poco sopra, oppure prodotti eventualmente certificati in un Paese Ue che abbia già adottato il Regolamento UE 1009/2019. In quest’ultimo caso il prodotto deve essere accompagnato dalla certificazione prevista dal regolamento stesso e che può essere richiesta al fornitore.

Per ovviare a tutto questo, la soluzione individuata è consistita nella modifica  dell’allegato tecnico del decreto legislativo italiano n. 75/2010 sull’immissione sul mercato dei fertilizzanti nazionali, con l’introduzione dei prodotti mancanti.

Una fase di transizione

Tutto questo ha creato non pochi problemi alle aziende produttrici che si devono organizzare secondo il nuovo quadro normativo per non fare mancare prodotti importanti all’intera filiera. Oltre tutto il quadro normativo è ancora in divenire perché le modifiche del regolamento 75/2010 non sono state ancora pubblicate, in quanto il nuovo dispositivo doveva passare il vaglio dell’UE entro la fine di luglio 2022. Pertanto i tempi burocratici per quanto rapidi richiederanno ancora un po’ di tempo. Speriamo tutto sia pronto per l’inizio della nuova campagna.

Nel frattempo le scorte presenti nei magazzini dovrebbero garantire il passaggio di questa fase di transizione fino all’entrata in vigore dei dispositivi nazionali che permetteranno la piena applicazione del Regolamento 1009/2019.


L’articolo è pubblicato su Agricommercio e Garden Retail n. 5 - settembre 2022

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Per i fertilizzanti sono necessari diversi chiarimenti - Ultima modifica: 2022-09-06T22:10:07+02:00 da Barbara Gamberini

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