L’Agenzia delle Entrate è di recente intervenuta sulla questione della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi fornendo alcuni chiarimenti. In particolare, i documenti di prassi emessi sono stati la risoluzione 6 del 10/02/2020 e la circolare 3 del 21 febbraio 2020.
L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 per coloro che, nell’anno 2018, avevano un volume d’affari inferiore a 400mila euro mentre per i contribuenti con volume d’affari superiore l’adempimento è obbligatorio già dallo scorso 1° luglio 2019.
Regolarizzazione degli errori
La regola a regime prevede la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tuttavia, al fine di consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo obbligo, il legislatore ha previsto, con riferimento al primo semestre di vigenza dell’obbligo, la possibilità di comunicare i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione, senza applicazione di sanzioni. Quindi, ad esempio, un soggetto obbligato alla trasmissione dallo scorso 1° luglio poteva trasmettere i dati entro fine agosto senza pagare sanzioni.
Una buona notizia arriva con la risoluzione 6E/2020 nella quale l’Agenzia delle Entrate ha previsto che coloro i quali, pur essendo obbligati alla trasmissione dei corrispettivi dallo scorso 1° luglio, hanno omesso la trasmissione dei dati per il periodo luglio/dicembre 2019, possono evitare l’applicazione delle sanzioni regolarizzando la propria posizione entro il 30 aprile 2020.
Il documento commerciale
Con la circolare 3/2020, vengono poi chiariti alcuni aspetti circa le modalità di certificazione delle operazioni.
Come noto, i commercianti devono essere dotati di un apposito registratore di cassa idoneo a memorizzare e inviare i dati dei corrispettivi attraverso la generazione, a fine giornata, di un file Xml da trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate.
Alla memorizzazione dell’operazione deve essere emesso anche un apposito “documento commerciale” da dare all’acquirente. Nel documento devono essere riportati almeno i seguenti dati:
- la descrizione dei servizi resi;
- l’ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato;
- il codice fiscale / partita IVA dell’acquirente, se quest’ultimo ne faccia richiesta.
Il documento va emesso al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento.
Attenzione al momento in cui l’Iva diviene esigibile, ovvero va versata all’erario. Tale momento, anche con l’introduzione dei corrispettivi telematici resta invariato e coincide con la consegna per i beni mobili e con il pagamento nel caso di pagamento del corrispettivo.
Esigibilità dell’IVA
Pertanto, possono verificarsi i seguenti casi:
- il bene viene ceduto ma non è effettuato il pagamento: l’Iva è esigibile, pertanto occorrerà memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso. Al momento del pagamento a saldo non sarà necessario generare un nuovo e l’esercente potrà dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso;
- la prestazione di servizi è resa ma non è effettuato il pagamento del corrispettivo: l’Iva non è ancora esigibile, pertanto occorrerà memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento sarà però necessario generare un nuovo documento commerciale richiamando gli elementi indentificativi di quello precedente (solo con il pagamento si perfeziona infatti il momento impositivo ai fini IVA).
Esonero trasmissione elettronica
Si ricorda, infine, che non sussiste l’obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi in due ipotesi:
- quando le operazioni sono documentate da fattura;
- se le attività esercitate ricadono in una delle fattispecie di esonero individuate dal dm 10/05/2019.
Leggi l’articolo su AgriCommercio & Garden Center n. 2/2020
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