A seguito della pubblicazione lo scorso 20 luglio 2016 del Regolamento (Ue) 2016/1179 (IX Atp del Clp), dal 1° marzo scorso tutti i rodenticidi contenenti una concentrazione di sostanza attiva anticoagulante pari o superiore a 30 ppm (equivalente alla concentrazione maggiore o uguale a 0,003% di sostanza attiva) sono classificati come tossici per la riproduzione (H360D - può nuocere al feto). In etichetta deve, quindi, presente il pittogramma visibile nell'immagine a fianco. Sulla base della sostanza attiva anticoagulante presente nel prodotto rodenticida, la formulazione può essere classificata anche con altre indicazioni di pericolo, come H373 - può provocare danni al sangue in caso di esposizione prolungata o ripetuta; oppure H372 - provoca danni al sangue in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Dunque, dal 1° marzo 2018 tutti i prodotti rodenticidi presenti sul mercato devono essere adeguati alla normativa. Non essendo stato previsto alcun periodo di smaltimento successivo a tale data, qualsiasi prodotto a base di sostanza anticoagulante venduto – a tutti i livelli, ossia anche nel punto vendita – deve essere conformemente classificato ed etichettato.
Attenzione poi, da parte del rivenditore, ai prodotti classificati H360D: questi possono essere venduti alla sola categoria di utilizzatori “professionali”, anche se non sono previste sanzioni per il mancato adempimento alla legge.
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