Più chiarezza per l’acquisto di agrofarmaci “non professionali”. L’aveva promessa il ministero della salute e, sul filo di lana della scadenza del 26 novembre, è stata pubblicata sul sito del welfare l’attesa circolare (anticipata dallo scoop di Lorenzo Faregna, direttore di Agrofarma nel corso del recente congresso nazionale di Compag – si veda pag. 17 di Terra&Vita 47).
Non si tratta dell’elenco dei prodotti non professionali, un “buco” che dura ormai da due anni, ma di un provvedimento, firmato dal direttore generale Giuseppe Ruocco, che solleva il settore dal rischio di un blocco totale delle vendite di agrofarmaci dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione certificata all’acquisto (al posto del vecchio patentino) dallo scorso 26 novembre.
Un provvedimento caratterizzato purtroppo da un linguaggio “burocratico”, con poca chiarezza semantica e lessicale. Sgombriamo quindi il campo dai fraintendimenti che hanno caratterizzato alcune interpretazioni apparse online.
Non solo tossici e nocivi
La nota ministeriale riporta infatti che «...l’art. 25 del D.P.R. 290/2001, non abrogato dal d.lgs. 150/2012, dispone che i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, qualora classificati“ molto tossici, tossici o nocivi”, possono essere venduti per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi” solo a coloro che siano muniti dell’apposita “autorizzazione all’acquisto”; da ciò si desume, a contrario, che, da tale prescrizione, restano esclusi i prodotti non classificati “molto tossici, tossici o nocivi”,...».
Ciò però non significa un passo indietro rispetto alla sospensione della libera vendita anche per gli agrofarmaci non classificati contenuta nel Pan (Piano d’azione nazionale per gli usi sostenibili). La nota specifica infatti che «...l’art. 9 del d.lgs 150 /2012 ha disposto l’obbligo, a decorrere dal 26 novembre 2015, del certificato di abilitazione per l’utilizzatore professionale, escludendo in tal modo da tale ambito i prodotti destinati all’utilizzo non professionale..».
La possibilità di acquisto di prodotti non classificati anche senza abilitazione vale dunque solo per quest’ultimo ambito, apparentemente marginale per il settore primario, ma importante, soprattutto alla luce della scarsa adesione (finora) ai corsi per per utilizzatori e consulenti (non più di 300mila, poco più del numero dei vecchi patentini).
Sospetti di discriminazione
Si tratta quindi di una discriminazione, come affermano altri blog di ambito cerealicolo?
La circolare prevede in effetti un’articolazione su 3 livelli:
1. gli operatori professionali (agricoltori e contoterzisti) hanno l’obbligo di detenere l’autorizzazione all’acquisto ed all’utilizzo sempre e comunque, indipendentemente dal profilo tossicologico dei prodotti utilizzati ;
2. per i non professionali l’obbligo sussisterebbe solo per l’acquisto dei prodotti fitosanitari classificati “tossici, molto tossici e nocivi” ma non per gli altri;
3. per i prodotti “da balcone e giardino domestico” rimarebbe la libera vendita senza alcuna formalità e controllo se non quelli già in vigore. Sospetti di discriminazione che solo la celere pubblicazione dell’attesa lista dei prodotti destinati all’uso non professionale può cancellare.