Depositi di fitofarmaci come essere a norma

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Gli adempimenti vecchi e nuovi per i distributori sono stati discussi in occasione del 27° Forum di Medicina vegetale di Bari

I rivenditori di prodotti fitosanitari non sempre ricordano che la gestione dei loro depositi è sottoposta a specifica normativa, di recente arricchitasi di nuove disposizioni di legge e resa più complessa dalla nuova classificazione delle sostanze chimiche Clp - Classification, Labelling and Packaging (Reg. Ce n. 1272/2008). Perciò il 27° Forum di Medicina vegetale di Bari, organizzato dall’Arptra, ha previsto per i rivenditori a esso partecipanti, convenuti da varie regioni meridionali, un incontro specifico con l’ingegner Giacomo Poillucci, consulente in materia di sicurezza.

«Primo anello della normativa è il Dpr 23/4/2001 n. 290, con le successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.), che disciplina in generale il procedimento di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di loro coadiuvanti – ricorda Poillucci. - Segue il dlgs 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ove sia presente almeno un lavoratore dipendente o assimilato), che definisce i requisiti minimi di tali luoghi per la protezione dei lavoratori dai rischi per la sicurezza e la salute».

Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è uno degli obblighi principali di ogni datore di lavoro (artt. 17, 28 e 29 del dlgs 81/08).

«Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa egli deve individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità dell’evento pericoloso per il danno atteso – ricorda Poillucci. Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di esporre il quadro aziendale in materia di sicurezza in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di valutazione dei rischi” o “Dvr”, nel quale non si deve limitare a riportare l’anagrafica aziendale, l’organigramma della sicurezza e tutti i pericoli relativi all’attività svolta, suggerendo semplicemente alcuni consigli per la gestione dei vari pericoli, ma deve calarsi nella realtà valutata».

Il datore di lavoro deve analizzare tutte le fasi lavorative interne all’azienda, individuando tutti i pericoli connessi a ciascuna fase e quantificandone tutti i rischi. «È necessario dunque valutare in dettaglio ciascun rischio, non essendo sufficiente la sola menzione nel documento – precisa Poillucci –. Nel Dvr egli deve inoltre presentare un programma di miglioramento della sicurezza nel tempo ed evidenziare in esso gli interventi di prevenzione e protezione da adottarsi, il soggetto responsabile della loro attuazione e la relativa programmazione temporale. Il Dvr prevede in definitiva una struttura articolata in quattro fasi: 1. descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo, delle attività e delle mansioni; 2. individuazione dei pericoli presenti; 3. valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e misure di prevenzione e protezione da attuarsi; 4. definizione periodica del programma di miglioramento».

 

L’articolo intero è pubblicato su Agri Commercio & Garden Center n. 1/2016

L’edicola di AgriCommercio & Garden Center

Depositi di fitofarmaci come essere a norma - Ultima modifica: 2016-02-04T16:20:58+01:00 da Barbara Gamberini

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