Il tema che stiamo per affrontare è alquanto complesso; inoltre sappiamo che su questo si gioca una parte dei ricavi delle rivendite agrarie, ed è necessario mettere in guardia i dealer, perché esiste il rischio concreto che emergano dei contenziosi con i clienti e i fornitori, soprattutto nell’ambito del biologico, che è destinato a prendere sempre più piede per le politiche ambientali intraprese dalla Commissione europea.
La questione di base è che il sistema legislativo europeo e ancor più quello italiano vuole certificare tutto quanto viene immesso sul mercato per essere impiegato sulle colture.
Non esistono dei divieti specifici e pertanto in teoria si possono immettere sul mercato dei prodotti con Iva standard del 22% che non rientrerebbero, pertanto, nel campo di applicazione delle normative sui fertilizzanti e dei fitosanitari. Ma ci appare difficile ritenere, a meno di qualche caso particolare, che esistano etichette con indicazioni di impiego che esulino dai campi di applicazione dei dispositivi di legge che riguardano i fertilizzanti, i fitosanitari o i corroboranti.
Sembra un giro di parole ma in realtà non lo è.
La normativa di riferimento
Quando si acquista un prodotto da utilizzare sulle colture, a meno che questo non sia regolarmente autorizzato come fitosanitario o incluso nell’elenco dei fertilizzanti presso il Sian del Ministero delle Politiche Agricole o sia un concime Cee o si trovi nell’elenco dei corroboranti secondo la legislazione dell’agricoltura biologica (dm 6793/2018), è necessario leggere attentamente l’etichetta per verificare che effettivamente non rientri nel campo di applicazione delle normative sopradette che sono le seguenti (cliccando sulle leggi è possibile scaricarle):
- Dlgs 75/2010 sulla immissione sul mercato dei fertilizzanti: tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione di questo dispositivo devono essere iscritti al Sian nell’elenco dei fertilizzanti o nell’elenco dei fertilizzanti biologici a meno che non si tratti di concimi Cee, dicitura che deve comunque essere indicata in etichetta,
- Regolamento 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari,
- Infine i corroboranti e i biostimolanti; sono tali solo i prodotti che sono elencati nel decreto 6793/2018.
Attenzione alle autorizzazioni
Come dicevamo, difficilmente vi sono prodotti che non rientrino nel campo di applicazione delle normative sopra riportate. Eppure vi sono in commercio non pochi prodotti che eludono anche in maniera eclatante tali norme.
Bisogna tenere ben presente che ciò che differenzia i prodotti nell’ambito normativo descritto non è la loro natura (chimico/non chimico) ma le modalità d’azione/impiego. Un estratto vegetale o un microrganismo che hanno un’azione sulla protezione o di nutriente delle colture deve essere autorizzato e registrato presso il Ministero della Salute nel primo caso, il Mipaaf nel secondo.