Stoccaggio agrofarmaci, le disposizioni normative

stoccaggio
Ancora oggi sussistono molti i dubbi sulle modalità di stoccaggio prescritte dal Pan. In ogni caso è consigliabile, prima di adottare tali misure, confrontarsi con gli organi locali di controllo

Molte domande di chiarimento provengono dalle rivendite di mezzi tecnici sulle modifiche e variazioni che il Pan ha introdotto circa le modalità di stoccaggio dei fitosanitari, domande alle quali nemmeno gli enti locali di controllo, a volte, riescono a rispondere.

Le norme di riferimento sono il dpr 290/2001, il dlgs 150/2012, il decreto 22 gennaio 2014 e, in ultima analisi, un comunicato del ministero della Salute (0023184-P del 3 maggio 2016) che cerca di rispondere ai dubbi interpretativi che sorgono dalla letture delle norme in vigore. Il dlgs 150 stabilisce che a tutti i prodotti fitosanitari, senza distinzione di classe, debbano essere applicate le medesime prescrizioni previste dal dpr 290/2001 per i prodotti che secondo la classificazione Dpd risultavano T+, T, Xn. Di conseguenza tutti i prodotti fitosanitari indipendentemente dalla classe di appartenenza devono essere detenuti in locali o armadi chiusi a chiave e non accessibili direttamente dal pubblico ma esclusivamente dal personale di vendita opportunamente formato secondo il Pan ed in possesso dell’apposito certificato di abilitazione.

 

L’articolo completo è pubblicato su AgriCommercio & Garden Center n. 7/2016

L’edicola di AgriCommercio & Garden Center

Stoccaggio agrofarmaci, le disposizioni normative - Ultima modifica: 2016-10-25T09:00:26+02:00 da Barbara Gamberini

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome