Molte domande di chiarimento provengono dalle rivendite di mezzi tecnici sulle modifiche e variazioni che il Pan ha introdotto circa le modalità di stoccaggio dei fitosanitari, domande alle quali nemmeno gli enti locali di controllo, a volte, riescono a rispondere.
Le norme di riferimento sono il dpr 290/2001, il dlgs 150/2012, il decreto 22 gennaio 2014 e, in ultima analisi, un comunicato del ministero della Salute (0023184-P del 3 maggio 2016) che cerca di rispondere ai dubbi interpretativi che sorgono dalla letture delle norme in vigore. Il dlgs 150 stabilisce che a tutti i prodotti fitosanitari, senza distinzione di classe, debbano essere applicate le medesime prescrizioni previste dal dpr 290/2001 per i prodotti che secondo la classificazione Dpd risultavano T+, T, Xn. Di conseguenza tutti i prodotti fitosanitari indipendentemente dalla classe di appartenenza devono essere detenuti in locali o armadi chiusi a chiave e non accessibili direttamente dal pubblico ma esclusivamente dal personale di vendita opportunamente formato secondo il Pan ed in possesso dell’apposito certificato di abilitazione.
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L’articolo completo è pubblicato su AgriCommercio & Garden Center n. 7/2016
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