A volte si cerca di interpretare anche norme scritte in maniera chiara che non richiedono interpretazioni, perché la realtà è molto varia e non riesce, e molto spesso non può, individuare e chiarire le singole situazioni.
L’oggetto del caso che stiamo affrontando riguarda l’obbligo da parte del rivenditore di verificare che “l’acquirente” sia in possesso del certificato di autorizzazione all’acquisto, obbligo che dal 26 novembre 2015 varrà per la vendita di tutti i fitosanitari indipendentemente dalla classificazione tossicologica del prodotto oggetto di vendita.
Abbiamo indicato “l’acquirente” tra virgolette perché a volte si tende ad identificare l’acquirente cui è intestata la fattura, con il detentore del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo che ritira il prodotto, cosa non necessariamente corretta. Dipende dai casi che andremo ad analizzare.
Il Pan, Piano d’azione nazionale, decreto 22 gennaio 2014, prescrive che “a decorrere dal 26 novembre 2015 il certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali”.
Pertanto chiunque intenda acquistare un prodotto fitosanitario a uso professionale, vale a dire qualunque azienda individuale o di altra forma deve essere in possesso del patentino. La norma non entra nel merito del tipo di azienda e del tipo di organizzazione dell’azienda stessa che è una responsabilità del titolare o comunque di colui che ha la responsabilità giuridica della conduzione dell’azienda stessa, o per dirla con il dlgs 81/2008 con il datore di lavoro.
L’utilizzatore professionale
Un ulteriore equivoco riguarda la definizione di utilizzatore professionale che a volte si pensa di identificare con qualcuno che sia in possesso di partita iva, ma l’utilizzatore professionale è semplicemente colui che utilizza prodotti professionali e pertanto colui che è in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo, nessun altro requisito è richiesto per rientrare nella categoria di utilizzatore professionale.
Infatti il dlgs 150/2012 recita: l’utilizzatore professionale è una “persona che utilizza i prodotti nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo, sia in altri settori”. Una definizione che è utile per comprendere i rapporti e le funzioni di chi opera nel settore.
Ritornando alla nostra azienda che intende acquistare un prodotto fitosanitario ci chiediamo come si debba comportare al momento dell’acquisto del prodotto fitosanitario e per converso che cosa debba fare la rivendita.
Forse che il titolare o l’amministratore delegato debba essere in possesso del certificato di autorizzazione all’acquisto e all’utilizzo da mostrare al rivenditore al momento del ritiro del prodotto? No, riteniamo che non sia necessariamente questa la risposta. Non vi sarebbe, da un punto di vista aziendalistico, alcuna logica. La nostra azienda si organizza stabilendo delle funzioni interne che vengono attribuite ai soggetti che per essa lavorano, siano questi ultimi dei dipendenti dell’azienda o dei semplici prestatori di servizio.
Nell’ambito della propria organizzazione l’azienda si preoccupa affinché le persone incaricate della gestione e dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari abbiano la formazione e quindi le competenze per operare in maniera sicura e corretta. In ultima analisi che siano in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo che è l’elemento che giustifica e dimostra un utilizzo professionale dei tali prodotti.
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L'articolo completo è pubblicato su AgriCommercio e garden center n. 4-2015