Dopo quasi 20 anni di onorato servizio è andato in pensione il Regolamento CE 2003/2003 che ha disciplinato la stragrande maggioranza dei concimi minerali consumati anche in Italia. La nuova norma comunitaria (reg. Ue 2019/1009) non ha bisogno di nessun decreto nazionale in quanto, come tutti i regolamenti, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Al contrario, è proprio il regolamento che impone una serie di obblighi agli Stati membri e l’Italia è dannatamente in ritardo in quanto siamo ancora in attesa del disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea” che, a giugno 2022 (NdA), risulta ancora in “stato di relazione”.
Nel testo approvato da Camera e Senato l’intero art. 18 è dedicato al reg. Ue 2019/1009 e spiega in dettaglio quello che ci sarebbe da fare. Al contrario, con un incredibile dietrofront, il Mipaaf ha mandato alla Commissione Ue una bozza di modifica degli allegati del d.lgs 75/2010 volta ad includere tra i fertilizzanti normati a livello nazionale tutti i tipi di concimi previsti nell’abrogato reg. CE 2003/03.
Vedremo in dettaglio alcune ricadute pratiche sui fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica ma, in generale, coloro che decideranno di convertirsi al nuovo decreto nazionale, dovranno registrare al Sian migliaia di fertilizzanti che, fino ad oggi, beneficiavano dell’esenzione.
L’articolo è pubblicato su AgriCommercio e Garden Retail 4 – luglio 2022
Gestione delle transizione
L’articolo 52 della nuova norma stabilisce che “gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti che sono stati immessi sul mercato come concimi classificati «concimi Ce» a norma del regolamento CE n. 2003/2003 prima del 16 luglio 2022”. Tutti i concimi acquistati da un distributore prima del 16 luglio, etichettati ai sensi del 2003/03, si possono continuare a mettere a disposizione (ed usare) fino ad esaurimento scorte,
Concentriamoci sulla terminologia usata dal legislatore che usa due definizioni di legge: messa a disposizione e immessi sul mercato.
- Con “immissione sul mercato” s’intende la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione, pertanto i soggetti che immettono sul mercato sono, in particolare, produttori e importatori ed il fatto stesso di aver prodotto o importato prima del 16 luglio consente al «concime CE» di restare sul mercato senza limitazioni di tempo.
I funzionari della Commissione Ue lo hanno ribadito più volte ma, per evitare problemi con l’autorità nazionale, suggeriamo a produttori e importatori di includere nel documento di trasporto una dicitura che lascia intendere che il concime è stato prodotto/importato prima del 16 luglio 2022.
Non esistendo istruzioni ufficiali su come gestire questo lungo periodo di transizione, suggeriamo di raccogliere quanta più documentazione possibile:
- nel caso dei fertilizzanti a marchio CE, il fabbricante è tenuto a fornire la “Dichiarazione Ue di conformità” redatta ai sensi dell’allegato V del Reg. Ue 2019/1009;
- nel caso di un vecchio Concime CE, sarebbe opportuno documentare l’avvenuta produzione prima del 16 luglio 2022 anche con una data stampata in etichetta o una semplice dichiarazione nel documento di trasporto.
Prodotti consentiti in agricoltura biologica
Il canale distributivo si trova spesso coinvolto nelle operazioni di verifica e controllo degli Organismi di Certificazione del biologico. Quando all’agricoltore viene fatta una contestazione è solo tramite il distributore che si arriva al fabbricante. Con l’introduzione del nuovo regolamento Ue e con l’imminente pubblicazione del nuovo allegato 13 del dlgs 75/2010 (unica lista ufficiale dei fertilizzanti consentiti su coltivazioni biologiche), il Sistema informatico Sian è destinato ad una rivoluzione.
Non sappiamo se, come e, soprattutto, quando i fabbricanti saranno in grado di allineare etichette e registrazioni alle nuove norme ma, per evitare spiacevoli sorprese anche al canale distributivo sarà opportuno porre molta attenzione all’etichetta ed al Sian stesso. Anche nel 2021 ci sono stati molti sequestri (si veda tabella con l’attività Icqrf 2020 vs 2021) che hanno visto coinvolto il settore distributivo.
Oltre a verificare la presenza in etichetta della dicitura Consentito in Agricoltura Biologica (a lettere maiuscole) seguita dall’elenco delle materie prime, il distributore dovrebbe controllare l’esattezza di eventuali riferimenti ai regolamenti comunitari ricordando che l’834/2007 è stato sostituito dal 2018/848 e che il 2021/1165 ha rimpiazzato l’889/2008. Infine, almeno per i fertilizzanti con Iva 4%, non sarebbe cattiva cosa andare a controllare se la tipologia del prodotto corrisponde a quella indicata sul Sian per quel nome commerciale, associato al fabbricante.
Attività di controllo dell’icqrf
ATTIVITÀ / ANNO | 2020 | 2021 | 21/20 |
Visite ispettive | 1222 | 1041 | -15% |
Operatori controllati | 957 | 920 | -4% |
Prodotti controllati | 1660 | 1359 | -18% |
Campioni analizzati | 903 | 928 | 3% |
Campioni irregolari | 112 | 115 | 3% |
Campioni irregolari (%) | 12 | 12 | |
Contestazioni amm.ve | 96 | 112 | 17% |
Notizie di reato | 6 | 6 | 0% |
Sequestri | 29 | 25 | -14% |
Valore dei sequestri (k€) | € 94 | € 179 | 90% |
Definito il distributore
Per quanto concerne il canale distributivo, la nuova norma Ue comporta alcune importanti novità. Innanzitutto, per la prima volta, viene data la definizione di “distributore” che è il soggetto che mette a disposizione un prodotto fertilizzante (per uso o ulteriore distribuzione) a esclusione della prima messa a disposizione. Pertanto, tutti i passaggi lungo la catena di approvvigionamento, successivi al primo (immissione sul mercato), sono in capo a un distributore.
Nel regolamento, i distributori, assieme a fabbricanti e importatori, sono considerati “operatori economici” e, come tali, hanno precisi doveri. L’intero articolo 9 è dedicato proprio agli obblighi dei distributori, in particolare in merito alla conformità dell’etichettatura. Non si tratta semplicemente di verificare la presenza dell’etichetta e che sia in italiano, ma addirittura che le informazioni siano state fornite come prescritto dagli allegati di legge, compresa la presenza di un numero che consenta l’identificazione del prodotto.
In sostanza è richiesto al distributore di sostituirsi all’autorità di vigilanza perché, nel caso in cui dovesse ritenere che un prodotto fertilizzante della Ue (a marchio CE) non sia conforme, si deve astenere dal commercializzarlo fino a che il suo fornitore non lo abbia reso conforme.
Addirittura, poi, qualora ritenesse che il fertilizzante a marchio CE presenti un rischio per la salute, per la sicurezza o per l’ambiente, deve informare non solo il fabbricante ma anche le autorità di vigilanza del mercato. In realtà, seppur in maniera non così esplicita, anche il d.lgs. 75/2010, in un comma dedicato alle sanzioni attribuisce alcune responsabilità al commerciante quando stabilisce che non è punibile per i soli requisiti intrinseci. Già in passato avevamo scritto che estrinseco non significa esteriore, fatto sta che alcuni distributori si sono visti sequestrare il prodotto con conseguente sanzione, solo per una scorretta interpretazione del ruolo del fabbricante.
Multe in arrivo
Non appena il Mipaaf rivedrà l’impianto sanzionatorio alla luce dei nuovi obblighi collegati al Reg. 2019/1009, certamente ci sarà una specifica multa per le violazioni delle disposizioni dell’articolo 9. Sarebbe quindi opportuno che i distributori inizino a studiare la corposa guida (50 pagine) relativa all’aspetto dell’etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell’Ue, pubblicata sulla serie C 119 della GU Ue del 7 aprile 2021.
Non è questa la sede ma, ovviamente, nel caso in cui un distributore volesse assurgere ad un altro ruolo tra quelli previsti dalla nuova norma Ue, si applicheranno gli obblighi di volta in volta previsti per l’importatore, il fabbricante o il ri-confezionatore.
Prima di dover affrontare gli enormi problemi collegati al ruolo del distributore ed ai suoi obblighi, nei prossimi mesi (anni) avremo un’altra difficoltà da gestire. Ci riferiamo alla presenza sul mercato dei concimi etichettati ancora secondo il Reg. 2003/03 e recanti la dicitura “Concime CE” a lettere maiuscole, un approfondimento del tema si trova nel riquadro sulla transizione.
Ci attende un periodo lungo e irto di difficoltà e solo la collaborazione tra associazioni di categoria, autorità, esperti del settore e istituzioni tutte, potrà consentire al sistema distributivo di superarlo senza traumi. Adesso l’importante è iniziare a confrontarsi con esempi concreti e casi specifici.
L’articolo è pubblicato su AgriCommercio e Garden Retail 4 – luglio 2022