La norma di riferimento per la gestione dei rifiuti è il dlgs. 152/2006.
Spesso, però, non sono ben chiare le modalità mediante le quali i produttori di rifiuti, siano essi commercianti o agricoltori, possono gestire e smaltire gli stessi, perciò cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Innanzitutto bisogna fare una distinzione tra rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi.
I primi sono le sostanze comuni derivanti da lavorazione industriale, attività commerciali, come scatole e carta, mentre i rifiuti speciali pericolosi sono quei rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al loro interno un’elevata dose di sostanze inquinanti.
Un aspetto fondamentale nella gestione dei rifiuti è la loro tracciabilità, che deve essere garantita dalla loro produzione alla loro destinazione finale.
Nelle rivendite agrarie
Nel momento in cui hanno a che fare con dei rifiuti speciali non pericolosi
(ad esempio scatole o imballaggi) possono smaltirli in due modi:
- mediante un accordo con la municipalizzata o con la società autorizzata che cura la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti in accordo con la municipalità;
- in maniera autonoma trasportandoli al centro di raccolta, previa iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali e mediante un mezzo abilitato.
In ogni caso, durante tale trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione con:
- nome e indirizzo del produttore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell’istradamento;
- nome e indirizzo del destinatario.
Il formulario di identificazione deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore e controfirmato dal trasportatore.
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L’articolo completo è pubblicato su AgriCommercio & Garden Center n. 7/2016
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