Non sono una novità in assoluto essendo da tempo già state costituite per il mercato dei conigli e dei suini, ma sono sicuramente una novità per i cereali sebbene se ne parli ormai da un paio di anni.
Alla base della costituzione delle Cun, infatti, troviamo la legge 2 luglio 2015, n. 91 pubblicata sulla GU n. 152 del 3 luglio 2015 e in vigore dal 4 luglio 2015, edil successivo Decreto 31 marzo 2017, n. 72: Regolamento recante disposizioni concernenti l’istituzione e le sedi delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in attuazione dell’articolo 6 -bis , comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
Le Cun, come ormai è noto, andranno a sostituire le attuali commissioni che settimanalmente fissano le quotazioni delle materie prime agricole, del frumento, del mais, della soia eccetera e saranno costituite per singolo settore.
L’innesco della loro istituzione è rappresentato dalla richiesta da parte di una associazione rappresentativa dei portatori di interesse.
GARANZIA DI TRASPARENZA
Il principio su cui si basa l’istituzione delle Cun è quello di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi. Infatti, è opinione abbastanza diffusa che nell’attuale sistema si nascondano situazioni di cartello che a livello locale portano alla definizione delle quotazioni in condizioni anticoncorrenziali. La legislazione che regolamenta l’attività delle borse merci d’altra parte è in contrasto, in quanto antecedente, con la più recente normativa antitrust.
Le modalità con le quali devono operare non sono ancora specificate, ma devono essere definite nel decreto attuativo e nelle linee guide applicative.
In una precedente proposta ministeriale si precisava che le quotazioni devono essere determinate “in base a indici sintetici riferiti all’andamento del mercato” e nella relazione introduttiva della stessa proposta si osservava che “l’istituzione ‘borsa merci’ … deve limitarsi a rilevare i prezzi, deve cioè prendere atto di quella che è stata una sorta di contrattazione interprofessionale settimanale, nella quale i prezzi non sono imposti dall’alto ma sono il risultato dell’effettivo accordo degli operatori di mercato, sulla base di prove documentali, di contratti depositati e di fatture di vendita. Quindi deve, per legge, registrare il prezzo storico della settimana. La prassi, di fatto, è diventata quella di fissare i prezzi per la settimana successiva”.
Il riferimento pertanto dovrebbero trovarsi nei contratti registrati che sono una pratica più unica che rara in agricoltura mentre l’analisi delle fatture da considerare dovrà essere effettuata con grande cautela e dovrebbe seguire delle regole ben precise.
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