Legge di Bilancio 2020, i principali provvedimenti

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Il 23 dicembre scorso è stata approvata la manovra fiscale. Vediamo i principali provvedimenti che toccano il comparto agricolo. Nel n. 1 - 2020 di AgriCommercio e garden center affronteremo nello specifico le norme che interessano le rivendite agrarie ed i garden center

Approvata in via definitiva dalla Camera lo scorso 23 dicembre, la legge di Bilancio per l’anno 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) è stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta ufficiale n. 304 del 30 dicembre.

Di seguito ecco una illustrazione sommaria dei principali aspetti fiscali e finanziari della manovra che risultano di interesse agricolo.

Terreni esenti da Irpef

L’art. 1, comma 183, conferma per l’anno 2020 (come già era stato disposto per il triennio 2017-2019) l’esenzione totale dall’Irpef dei redditi dominicali e agrari dei terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per l’anno 2021 è invece previsto che i redditi dominicali e agrari dei soggetti sopra indicati concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’Irpef nella misura del 50%.

Redditi da florovivaismo

tendenze nel florovivaismoRispetto al disegno di legge originario, si tratta di una novità assoluta. L’art.1, comma 225, introduce un nuovo modo di determinazione di una quota del reddito derivante da attività florovivaistiche. Più precisamente, è disposto che per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’Iva il coefficiente di redditività del 5%.

Tecnicamente, si tratta di una aggiunta all’art. 56-bis del Testo unico delle imposte dirette (dpr n. 917 del 1986). Tale articolo è dedicato alla determinazione forfettaria del reddito delle attività connesse agricole (i regimi previsti non sono applicabili da parte delle società di capitali e delle società cooperative, nonché da parte delle società in nome collettivo e in accomandita semplice), cui è possibile rinunciare in favore della determinazione ordinaria di questo reddito, che è sempre un reddito d’impresa poiché non può rientrare nel reddito agrario dei terreni condotti. Il quadro RD della denuncia dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 (modello da presentare nel 2021), dovrà quindi essere modificato per contemplare anche questa nuova possibilità.

La nuova norma è piuttosto circostanziata, e prevede che il regime forfettario possa essere applicato qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:

  1. il contribuente deve essere un imprenditore agricolo che svolge attività florovivaistica;
  2. tale contribuente può acquistare, esclusivamente da altri soggetti che siano anch’essi imprenditori agricoli florovivaistici, piante vive e altri prodotti della floricoltura, e rivenderli (poiché non è precisato, la rivendita può avvenire sia al dettaglio che all’ingrosso);
  3. l’importo dell’acquisto non può superare il 10% del volume d’affari: se il volume d’affari dell’anno è pari a 500.000 euro, l’importo delle piante vive e degli altri prodotti della floricoltura acquistate non potrà superare 50.000 euro.

Il reddito relativo alla rivendita dei prodotti acquistati, verrà determinato forfettariamente applicando il 5% all’ammontare dei corrispettivi Iva, e quindi a quanto sarà stato incassato dalla rivendita.

Investimenti innovativi

L’art. 1, al comma 123, istituisce un fondo per gli investimenti innovativi nel settore agricolo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 (che costituisce il limite massimo di spesa).

Le imprese agricole destinatarie sono quelle che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge n. 232 del 2016, n. 232, come integrato dall’art. 1, comma 32, della legge n. 205 del 2017, n. 205.

Occorrerà attendere un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che stabilirà le modalità attuative di accesso alla risorse del fondo. Ne riparleremo, quindi, a tempo debito.

Inoltre, i commi 520-521 prevedono la concessione alle imprese agricole di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.

Entro 60 giorni un apposito decreto definirà criteri, modalità e procedure per l'erogazione dei contributi nel limite massimo di spesa pari a 1 mln di euro per il 2020.

Imprese colpite da cimice asiatica

cimice asiaticaI commi 501 e 502 dell’art. 1 prevedono che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni derivanti dalla cimice asiatica, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possano beneficiare degli interventi compensativi finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che viene appositamente incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Le nuove disposizioni agiscono all’interno delle misure previste dal dlgs n. 102 del 2004 in caso di calamità naturali, e quindi spetta alle Regioni interessate deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dei suddetti eventi entro il termine perentorio di 60 giorni dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020, indicando quali misure attivare tra quelle previste dall’art. 5 del citato Dlgs.

Nuovi impianti di arboree pluriennali

Il comma 509 dispone, nell’ambito della determinazione del reddito imponibile delle società e degli enti commerciali, per gli esercizi 2020-2022, l’incremento del 20% della quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi (art. 108, comma del Tuir), a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (esclusi i costi relativi all’acquisto dei terreni).

Per colture arboree si intendono la vite, l’olivo, i frutti maggiori (pero, melo, pesco, ecc.), gli agrumi, i frutti minori, i piccoli frutti, i frutti tropicali e subtropicali e le piante forestali.

Imprenditoria agricola femminile

insetticidi bioI commi da 504 a 506 dell’art. 1, prevedono la concessione di mutui a tasso zero, nel limite di 300mila euro e per la durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le risorse stanziate sono pari a 15 milioni di euro per l’anno 2020. La misura è soggetta alla normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Altri provvedimenti significativi

Fra i principali:

  • la proroga del credito d’imposta in favore delle piccole e medie imprese per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore, con una dotazione elevata da 5 a 10 milioni di euro per l’anno 2019, e di 5 milioni per il 2020;
  • il fondo per l’agricoltura biologica (4 milioni di euro per il 2020 e a 5 annui a decorrere dal 2021);
  • una nuova disciplina incentivante a favore degli esercenti impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas;
  • l’estensione alle attività di “oleoturismo” delle disposizioni relative all’attività di enoturismo; le disposizioni per il cosiddetto “Green new deal” che coinvolgono anche le imprese agricole;
  • la revisione della disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali;
  • il fondo di 15 milioni di euro per l’anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l’anno 2021, dedicato al sostegno alla competitività del settore agricolo e agroalimentare;
  • la proroga del “bonus verde”.
Legge di Bilancio 2020, i principali provvedimenti - Ultima modifica: 2020-01-10T14:56:42+01:00 da Alessandro Maresca

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