La recente norma sulle giacenze di cereali, sementi e semi oleosi ha alimentato confusione tra gli operatori del settore, ma potrebbe essere la soluzione per rispettare gli obblighi europei senza un aggravio degli oneri per le imprese di stoccaggio

Il 27 luglio scorso la Conferenza Stato Regioni, oltre ad aver raggiunto l’intesa sul decreto c.d. Fondo grano duro, con assegnazione di

  • 24 milioni di euro per l’anno 2022,
  • 14 milioni per il 2023,
  • 12 milioni per il 2024
  • e 10 milioni a decorrere dal 2025;

ha dato il via libera alla bozza di decreto del ministero delle Politiche agricole concernente la comunicazione delle giacenze di cereali, semi oleosi e riso detenute dagli operatori delle filiere interessate.

Tale iniziativa ministeriale garantisce il rispetto delle disposizioni inserite nel regolamento di esecuzione Ue 2022/791 che prevede l’obbligo per gli Stati membri di notificare mensilmente alla Commissione europea gli stock di cereali, riso, semi oleosi e sementi certificate, per far fronte all’emergenza dovuta alla situazione internazionale e alle conseguenze dell’attacco dell’Ucraina da parte della Russia.

Infatti, a livello europeo è essenziale avere informazioni aggiornate relative alle scorte dei prodotti strategici per la sicurezza alimentare, come lo sono i cereali e i semi oleosi, detenute da produttori, grossisti e operatori, per stabilire le misure da adottare nel caso si verifichino perturbazioni del mercato come quelle a cui stiamo assistendo da diversi mesi.

Tale decreto, inoltre, modifica in parte il precedente Decreto ministeriale del 17 ottobre 2013, non stravolgendo le regole esistenti riguardanti la comunicazione delle giacenze, ma ampliando sostanzialmente quanto già previsto per i detentori di cereali, riso e semi oleosi.

fondi stoccaggio

Due comunicazioni annuali

Il decreto aggiunge un’ulteriore comunicazione annuale delle giacenze di cereali e semi oleosi detenuti in stoccaggio. Se fino ad oggi gli operatori interessati dovevano comunicare i quantitativi in giacenza al 31 maggio, entro il 20 giugno di ogni anno, con questo nuovo decreto le comunicazioni annuali saranno due.

Gli operatori dovranno inserire nel sistema informatico Sian i quantitativi di cereali e semi oleosi destinati alla commercializzazione in giacenza al 31 maggio e al 31 dicembre di ciascun anno, entro il 20 del mese successivo.

I prodotti per i quali è prevista la doppia comunicazione sono i seguenti, esclusi quelli per la semina:

  • frumento duro e tenero e frumento segalato,
  • orzo,
  • granturco,
  • riso,
  • semi di soia,
  • girasole,
  • ravizzone e/o colza,
  • farina di semi di colza,
  • farina di semi di girasole,
  • farina di semi di soia,
  • olio di colza,
  • olio di girasole,
  • olio di soia.

Il decreto ha inoltre esteso la comunicazione ad altri prodotti finora non compresi:

  • girasole,
  • ravizzone/colza,
  • farine e oli di semi oleosi
  • e sementi certificate.

Comitato tecnico di controllo

impianti di stoccaggioL’Italia dovrà inviare mensilmente alla Commissione Europea il dato degli stock nazionali e, al fine di rispettare tale obbligo, è istituito presso il Ministero un Comitato tecnico che avrà il compito di monitorare l’andamento dei mercati e approvare le stime mensili delle giacenze dei prodotti per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione, elaborate dal Ministero, sulla base delle specifiche informazioni trasmesse dalle filiere interessate e/o dalle associazioni, entro il 20 di ogni mese, relativamente al mese precedente.

Ovviamente, per il mese di giugno e per il mese di gennaio, si utilizzeranno i dati dichiarati dagli operatori nel sistema informatico Sian. Sebbene il testo del decreto non sia particolarmente chiaro sul punto e l’interpretazione data nelle righe precedenti e in quelle che seguiranno dovrà essere confermata in via ufficiale, dalla lettura degli articoli si evince che gli operatori del settore - ossia chiunque detenga ai fini della commercializzazione i prodotti sopra richiamati - dovranno registrare sul Sian i dati riferiti alle giacenze del 31 maggio e del 31 dicembre, dunque solo due volte all’anno.

In tutti gli altri mesi, in cui occorre rispettare le tempistiche di invio dei dati alla Commissione Europea, il Ministero, coadiuvato dal Comitato tecnico, elaborerà informazioni nazionali basate su stime.

Due comunicazioni annuali sul Sian per gli operatori, a cui si aggiungono quelle mensili che il Ministero deve inviare obbligatoriamente alla Commissione Europea e che saranno formulate con il supporto del Comitato tecnico.

La disponibilità di Compag

Mancano ancora i provvedimenti che stabiliscono la composizione ufficiale del Comitato tecnico e le modalità operative ma, vista la situazione di emergenza, crediamo che non tarderanno ad arrivare.

Il Comitato tecnico sarà presieduto dal direttore della Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea del Ministero delle politiche agricole e vi parteciperanno i rappresentanti

  • del Ministero,
  • delle Regioni,
  • delle associazioni agricole
  • e delle altre fasi delle filiere interessate,
  • l’Istat,
  • l’Ismea
  • e il Crea.
  • Compag ha indicato un suo rappresentante per la partecipare a detto Comitato.

È importante sottolineare che il decreto, così come quello del 2013, non prevede sanzioni in caso di mancata comunicazione dei quantitativi in giacenza da parte degli operatori. Si tratta, pertanto, di una soluzione meno severa per chi è tenuto alla comunicazione, rispetto a quanto previsto dalla legge 178/2021 e al conseguente decreto ministeriale 29 marzo 2022 (c.d. Granaio Italia), dove gli oneri di trasmissione dei dati, i termini e le sanzioni, sono fonte di grande preoccupazione per le imprese.

Una sintesi della norma c.d. “Granaio Italia”

Per maggiore chiarezza, riportiamo di seguito una breve sintesi di quanto previsto dalla norma c.d. “Granaio Italia” dove si stabilisce che nel registro telematico, anch’esso istituito presso il Sian, dovranno essere annotati i flussi di carico e scarico inerenti ai quantitativi di cereali e di farine di cereali detenuti a qualsiasi titolo da imprese agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola.

Le registrazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui gli operatori detengano, acquistino, vendano e/o cedano un quantitativo del singolo prodotto superiore a 30 tonnellate annue. Le operazioni dovranno essere registrate entro il giorno venti del terzo mese successivo alla data di carico o scarico, anche tramite registrazioni mensili complessive, sempre che i dati forniti complessivamente si riferiscano a periodi temporali non superiori al mese solare.

Tuttavia, per ogni entrata e uscita dalla struttura, anche nel caso di registrazioni complessive, dovrà essere annotato il mittente e il destinatario. Oltre alla gravosità degli adempimenti, su cui è intervenuto il Ministero che ha in parte accolto le richieste delle associazioni di categoria – tra le quali Compag – innalzando ad esempio il quantitativo annuale di prodotto a partire dal quale scatta l’obbligo della registrazione, non mancano alcuni aspetti poco chiari, che determinano ulteriore preoccupazione e incertezza negli operatori del settore. Ad esempio, se in linea di massima è positivo aver previsto una registrazione mensile cumulativa, tuttavia non si capisce come saranno fatte tali comunicazioni cumulative e perché, in questo caso, occorra indicare il mittente e il destinatario di ciascuna movimentazione.

Obblighi ed esclusioni

Riguardo ai soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico di carico e scarico, si sottolinea che le imprese di prima trasformazione sono obbligate a registrare solo le operazioni di carico e non anche lo scarico di sfarinati.

Vengono poi espressamente esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, compresa la grande distribuzione organizzata, gli operatori che utilizzano i prodotti per il reimpiego aziendale (anche per usi zootecnici), cereali destinati alla semina o da utilizzare in azienda e quei prodotti che al momento della trebbiatura vengono trasferiti in strutture private o associative.

Sanzioni e diffide

Le sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicheranno solo a partire dal 1° gennaio 2024, sono comprese tra

  • 1000 e 4mila euro per i soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro;
  • 500 e 2mila euro in caso di mancato rispetto delle modalità di tenuta telematica del registro.

È altresì prevista l’applicazione della diffida e viene esclusa espressamente la responsabilità dell’operatore nel caso in cui si verifichino violazioni per la tenuta del registro conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico. Il provvedimento prevede una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, nel corso della quale non si applicheranno le sanzioni previste e che permetterà di verificare l’effettiva operatività dello strumento al fine, anche, di apportare eventuali modifiche.

Nel momento in cui scriviamo, le funzionalità telematiche nell’ambito del Sian non sono ancora pronte, mancando di fatto la piattaforma per la registrazione. Pertanto, allo stato attuale, agli operatori non è richiesta nessuna registrazione.

In questi anni è stata fatta una costante azione di rappresentanza degli interessi degli stoccatori nei confronti delle istituzioni coinvolte - in primis il ministero delle Politiche agricole - frutto anche del confronto con le altre organizzazioni della filiera, per correggere gli aspetti problematici di questo strumento che, sebbene possa in qualche modo essere utile ai fini del monitoraggio dei cereali e delle farine presenti nel nostro territorio, ha ancora alcuni aspetti di dubbia utilità e che possono impattare in maniera pesante sulle imprese.

Un passo avanti importante

Va nella giusta direzione la strada scelta da Ministero che, in questa situazione emergenziale, ha preferito lavorare su uno strumento agile e poco gravoso, ma comunque efficace, trovando un equilibrio tra gli obblighi di invio dei dati delle giacenze nazionali alla Commissione Europea e gli oneri in capo agli operatori del settore.


L’articolo è pubblicato su Agricommercio e Garden Retail n. 5 - settembre 2022

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Il nuovo decreto sulle giacenze mette tutti d’accordo - Ultima modifica: 2022-10-06T11:20:05+02:00 da Barbara Gamberini

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