Normativa, un vademecum di fine anno per i dealer

Ecco alcune informazione destinate ai produttori e ai commercianti di mezzi tecnici per l’agricoltura. Molti saranno già al corrente di queste informazioni ma ripeterle non guasta mai…

Di seguito proponiamo un breve riepilogo di informazioni che meritano di essere evidenziate prima della fine dell’anno, nel caso per alcuni emergessero problemi sarà il caso di approfondire.

Precursori esplosivi

Iniziamo con il regolamento sui precursori di esplosivi che si applicherà dal prossimo 1° febbraio. Ci è stato segnalato che i commercianti hanno scarsissime informazioni al riguardo.

Probabilmente è opportuno iniziare a raccogliere le dichiarazioni dei clienti sin dai primi giorni di gennaio, per almeno due motivi. La dichiarazione contiene una chiara assunzione di responsabilità da parte del commerciante che dovrà raccogliere simile dichiarazione d’uso da tutti i suoi clienti e capirà che non potrà più vendere ai privati ma solo agli utilizzatori professionali i prodotti a base di ammonio nitrato (con più del 45,7% di AN nella miscela).

C’è poi una considerazione di natura commerciale perché la raccolta delle dichiarazioni coincide anche con l’inizio della campagna ed ogni intoppo burocratico può essere d’intralcio alla normale attività di compra-vendita. Basteranno un documento d’identità scaduto, l’assenza del titolare, la resistenza a rilasciare dati sensibili così come la scarsa conoscenza della norma, per rallentare le operazioni di raccolta delle dichiarazioni. C’è un altro aspetto che non può essere sottovalutato: la consegna diretta dal magazzino del fabbricante (proprio o di terzi) all’utilizzatore finale.

Ad esempio un camion di nitrato ammonico 26/27 in sacconi che parte da un magazzino di Ravenna con destinazione finale in azienda agricola, originerà tante dichiarazioni quanti sono i soggetti sul DDT (primo cessionario e destinatario finale).

Ovviamente non possiamo dare suggerimenti così specifici le cui variabili sono troppe ma, in generale, consigliamo di partire dall’elenco di tutti i clienti a cui è stato venduto almeno uno dei prodotti che ricadono tra quelli soggetti a restrizioni (AN 33-34, CAN 26-27, Sali misti azotati, NP, NK ed NPK con >16% di azoto derivante da AN), clienti a cui mandare una nota informativa.

L’unica agevolazione concessa è quella di non dover chiedere al cliente un’altra dichiarazione se la verifica è già stata effettuata nei 12 mesi precedenti, si potrebbe quindi ipotizzare di raccogliere una sola dichiarazione l’anno con elencate le principali tipologie di prodotti rientranti nella restrizione. Prodotti e/o clienti nuovi dovranno essere gestiti caso per caso e con una nuova singola dichiarazione. Nei primi giorni del 2021 sarà opportuno iniziare a muoversi anche perché, lo ricordiamo, le sanzioni sono disciplinate dal Codice Penale ed arrivano fino a 18 mesi di reclusione.

Notifica di miscele pericolose

Ancor più imminente è l’entrata in vigore del sistema di notifica di miscela pericolosa tramite il portale dell’Agenzia Chimica Europea (PCN-ECHA) che sarà obbligatoria dal prossimo primo gennaio.

Abbiamo notato che non tutti ne hanno capito la portata né hanno voluto usufruire della possibilità di notificare (fino al 31 dicembre) le miscele pericolose col vecchio sistema presso l’Istituto Superiore di Sanità. Tale procedura consente di usufruire di 4 anni di transizione prima di passare al PCN presso Echa.

Le miscele pericolose immesse in commercio per la prima volta dopo il primo gennaio dovranno obbligatoriamente essere notificate con la nuova procedura (a giorni dovrebbe uscire il decreto interministeriale che modifica l’Allegato XI del Dlgs 65/2003) che richiede la creazione dell’UFI (Identificatore Unico di Formula) che dovrà essere poi apposto in etichetta per poter collegare il prodotto con la notifica.

Ricordiamo che il nuovo sistema consentirà di eseguire una sola procedura a livello Ue durante la quale si potranno indicare gli Stati Membri presso le cui autorità sanitarie inviare le informazioni relative alla miscela pericolosa. La mancata notifica, in Italia, comporta una sanzione tra 3mila e 18mila euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. La “nuova” procedura di notifica PCN-Echa è molto più lunga, complessa e costosa di quella all’ISS.

Le regole sugli imballaggi

catena distributiva concimeDa norme prossime ad entrare in vigore passiamo ad un decreto che sarebbe già stato da applicare dallo scorso 26 settembre. Il dlgs 116/2020 dispone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. E’ pur vero che gli agricoltori (utilizzatori professionali) non ricadono sotto la definizione di consumatori ma, considerando il fatto che non tutti i mezzi tecnici per l’agricoltura sono destinati ad utilizzatori professionali (pensiamo al settore hobbistico), ci sembra opportuno analizzare alcuni passaggi della norma.

Inoltre è lo stesso Dlgs che, relativamente alla natura dei materiali, non menziona il soggetto finale ma fa riferimento in maniera generale al produttore. Da questa lettura del testo di legge, discendono quindi importanti considerazioni:

a) su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
b)  tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo;
c) sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata.

La materia è molto articolata e sono troppi gli esempi che evidenziano criticità. Pensiamo agli imballaggi che contengono prodotti pericolosi che l’agricoltore potrebbe decidere di gestire come rifiuti pericolosi essi stessi oppure ad una scatola di cartone con dentro un sacchetto di plastica che può essere destinata al consumatore non professionale. Al momento suggeriamo a quelli che si apprestano a nuove ordinazioni di imballi di verificare il mercato di riferimento (consumatore/professionale), la natura dell’imballaggio e la possibilità di identificarne le norme di smaltimento, il tutto casomai in collaborazione con il produttore dell’imballo stesso.

In ogni caso riteniamo che alcune informazioni è opportuno siano riportate: obbligatoriamente la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE (es: PET1, PP5, PAP21, ecc.) e, facoltativamente, le frasi tipo Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’autore: mariano@silcfertilizzanti.it

Normativa, un vademecum di fine anno per i dealer - Ultima modifica: 2020-12-22T17:30:36+01:00 da Alessandro Maresca

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