L’ultimo “fabbricante” iscritto al registro gestito dal Sian presso il sito del Ministero dell’Agricoltura è il numero 2614 (al 6 marzo u.s. – NdA).
Da quando è stato istituito il registro, nel 2006, sono circa 1.000 i fabbricanti che hanno cessato di operare, di conseguenza quelli attualmente operativi sono intorno i 1600. Ricordiamo che fabbricante non significa necessariamente produttore ma è la qualifica data al “responsabile dell’immissione in commercio” di un fertilizzante.
Qualsiasi titolare di partita Iva con codice attività di vendita all’ingrosso di mezzi tecnici per l’agricoltura può, quindi, iscriversi al registro e iniziare a vendere fertilizzanti apponendovi esclusivamente le proprie generalità, ovviamente da quel momento, tutte le responsabilità civili e penali saranno a carico suo. Probabilmente anche la facilità con cui “qualificarsi” fabbricante è all’origine dell’eccessivo turnover che ha portato alla sparizione di circa il 40% dei fabbricanti iscritti, tuttavia vi sono alcuni interessanti risvolti di natura commerciale che è il caso di analizzare.
Iscrizione al registro
Scorrendo la lunga lista dei fabbricanti operativi, non è difficile imbattersi in aziende agricole, commercianti, consorzi agrari e cooperative: in teoria si tratta degli ultimi anelli della catena distributiva del concime ma non di rado i vantaggi derivanti dall’essere fabbricanti, superano i lati negativi.
Escludendo le aziende agricole che sono spesso costrette a iscriversi al registro per poter vendere il proprio stallatico trasformato oppure i concimi chimici derivanti dalla produzione di biogas, è interessante capire i motivi che hanno spinto non pochi addetti alla distribuzione a registrarsi.
Inizialmente la strada percorsa passa attraverso un accordo commerciale con un vero fabbricante (produttore/importatore) a cui si chiede di registrare una linea di prodotti sulle cui etichette, oltre al fabbricante, compare la dicitura “distribuito da:” seguita dal nome dell’operatore commerciale. In tal modo tutte le responsabilità restano in capo al fabbricante in quanto, ai sensi del dlgs 75/2010, il distributore può essere sanzionato solo nel caso in cui manomette le confezioni.
L’evoluzione della catena distributiva del concime, come vedremo più avanti, sta modificando la struttura del mercato e i distributori (commercianti, consorzi agrari e cooperative) iniziano a vendere concimi anche a loro concorrenti e non solo direttamente alle aziende agricole. (...)
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