Sementi, proprietà intellettuale e commercio

Tutti riconoscono l’importanza dell’innovazione, ma i finanziamenti scarseggiano. La ricerca privata non può prescindere da un’attenta gestione della proprietà intellettuale e delle royalty

Dopo avere affrontato nell’ottobre 2019 il tema della responsabilità dei commercianti nella vendita delle sementi, esaminiamo ora quello della proprietà intellettuale, cioè delle privative varietali (spesso dette “brevetti vegetali”) e quindi delle royalty.

L’iscrizione delle varietà nel registro ufficiale e la certificazione ufficiale delle sementi sono aspetti obbligatori derivanti da norme pubblicistiche. Le privative varietali, e quindi la gestione della proprietà intellettuale, sono anch’esse normate da precise leggi, ma attengono l’area privatistica e sono facoltative.

In altre parole, il titolare di una nuova varietà deve iscriverla al registro e deve certificare le sementi perché lo impone lo Stato per accedere al mercato; se però vuole godere dell’esclusiva di quella varietà per un determinato numero di anni ed incassare le relative royalty, deve proteggerla.

Tant’è che quasi tutte le nuove varietà sono tutelate, con una privativa comunitaria, oppure nazionale (vedi tabella).

Le dieci varietà di grano duro, tenero e orzo più diffuse e tipo di privativa esistente (superficie A SEME 2020)

Varietà Superficie seme
sul totale (%)
Tipo privativa Anno rilascio privativa
Frumento duro
Antalis 12,4 Ue 2014
Iride 5,3 scaduta 1997
Core 5,0 Ue 2010
Simeto 4,0 scaduta 1990
Marco Aurelio 3,8 Ue 2012
Maestà 3,0 Ue 2017
Quadrato 3,0 assente -
Saragolla 2,9 Ue 2009
Furio Camillo 2,9 Ue 2013
Odisseo 2,7 Ue 2013
Altre varietà 55,0 - -
Totale ettari 56.000 - -
Frumento tenero
Rebelde 8,2 Ue 2016
Bologna 7,9 It 2010
Giorgione 7,8 Ue 2017
Solehio 6,1 Ue 2009
Pr22r58 3,4 assente -
Altamira 3,1 Ue 2009
Bandera 2,7 Ue 2009
Palesio 2,3 It 2009
Illico 2,0 In Fr 2015
Axum 1,7 Ue in corso
Altre varietà 55,0 - -
Totale ettari 23.750 - -
Orzo
Rgt planet 10,2 Ue 2014
Sunshine 8,9 Ue 2009
Traveler 6,5 Ue 2011
Cometa 5,6 assente -
Ketos 4,7 Ue 2004
Fortuna 3,4 Ue 2014
Calanque 3,1 Ue 2009
Dingo 2,4 Ue 2013
Lutece 2,3 Ue 2005
Amistar 2,2 Ue 2013
Altre varietà 51,0 - -
Totale ettari 9.250 - -

Fonte: elaborazione dell’Autore sulla base di dati Crea-Dc, Cpvo e Uibm.

Le privative varietali

Le privative vegetali, sia quella comunitaria, normata dal reg. Ce 2100/94, che quella nazionale, oggi disciplinata all’interno del dlgs. 30/2005, il Codice della proprietà industriale, derivano dalla Convenzione Upov adottata inizialmente a Parigi nel 1961 e poi oggetto di successive modifiche.

Nel riquadro “Atti esclusivi riservati dalle privative varietali” sono elencati gli atti che sono riservati al titolare della privativa, ovvero subordinati alla sua autorizzazione, rispettando eventuali limitazioni e determinate condizioni economiche (il pagamento di una royalty). Tali esclusive riguardano in particolare i materiali da riproduzione, ma possono coinvolgere anche il raccolto, cioè il prodotto finale destinato al consumo.

Lasciando da parte le violazioni compiute direttamente nelle fasi di moltiplicazione e di condizionamento di una varietà protetta, di norma un commerciante non pensa di potersi trovare implicato in procedimenti legati alla proprietà intellettuale. In realtà, pur ponendo in vendita una semente correttamente etichettata e certificata, che ha regolarmente acquistato per rivenderla, quel seme potrebbe essere stato moltiplicato senza l’autorizzazione del titolare. E se quest’ultimo ha avviato un’azione per contrastare l’illecito, l’autorità giudiziaria può ordinare - a titolo cautelare, anche inaudita altera parte - il sequestro del materiale riproduttivo che è stato moltiplicato e posto in vendita abusivamente, ovunque individuato.

Nonostante la propria buonafede, il commerciante verrebbe così a subire un danno, che avrà titolo di farsi compensare dal fornitore del seme, ma con peripezie e tempi immaginabili. Nelle cause di contraffazione legate alle varietà vegetali, uno degli aspetti più controversi è quello dell’identità varietale certa, su cui punta spesso la parte resistente e che prevede lunghe operazioni di accertamento, dovendo passare attraverso la coltivazione di quei semi e una prova descrittiva in campo o in serra.

L’evoluzione tecnologia sta comunque oggi proponendo metodiche di accertamento varietale molto rapide e finanche più precise, pensiamo alle analisi molecolari (genotyping). Ma anche a livello gestionale potrebbero esserci a breve novità, come l’applicazione per la proprietà intellettuale delle tracciabilità di filiera legate alla blockchain, facendole partire non dal campo, ma dall’origine della semente. Senza ricordare l’esempio già offerto in campo frutticolo delle varietà “club”, rigidamente gestite all’interno di un ristretto numero di aziende.

Esclusiva estesa al raccolto

A seguito delle modifiche apportate alla Convenzione Upov nel 1991, le attività esclusive riservate al titolare di una varietà vegetale protetta sono state estese anche al prodotto del raccolto (granella da macina, frutta, fiori ecc..) ottenuto da una riproduzione illegale. In passato la tutela si fermava al solo materiale riproduttivo. L’estensione è stata introdotta per rendere più efficace il regime di tutela, a parte i fatto che il prodotto commerciale di larga parte delle specie erbacee può essere impiegato direttamente come seme.

Anche in questo caso e addirittura prima dell’instaurarsi di una vera e propria causa di merito, il giudice potrebbe concedere delle misure cautelari (sequestro) a carico del raccolto stesso, per poterlo poi identificare con plausibile certezza e così risalire alla violazione del diritto di esclusiva. La casistica giurisprudenziale a questo riguardo è comunque scarsa; è infatti complesso individuare queste violazioni e molti contenziosi trovano componimento in fase stragiudiziale. Va però tenuto presente che i centri di stoccaggio, i mercati generali, la grande distribuzione, la stessa industria di trasformazione, costituiscono dei colli di bottiglia ove una attenta attività di vigilanza può fare emergere condotte fraudolente. Ricorrendo anche in questo caso alle più evolute tecniche molecolari (cioè l’uso del Dna), per stabilire con sicurezza la varietà di origine del prodotto in questione.

Unica condizione stabilita per avvalersi anche sul raccolto delle esclusive conferite da una privativa, è che il titolare non solo non abbia autorizzato la riproduzione o la moltiplicazione di quella varietà, ma anche che non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione alla semente o altro materiale riproduttivo.

Sviluppi nell’identificazione varietale

L’iscrizione di una nuova varietà in un Registro ufficiale o l’iter per la concessione alla stessa di una privativa, passano attraverso una prova descrittiva, secondo i protocolli Upov, per accertare che la nuova varietà sia distinta dalle varietà esistenti.

La prova descrittiva è di fatto una codifica dei caratteri visibili esternamente, cioè fenotipici. Solo in alcune casistiche o per iniziativa di singoli paesi, si utilizzano anche strumenti molecolari. Questi ultimi non sono finora stati ufficializzati anche per una certa resistenza opposta dagli stessi breeder.

All’ultima riunione svoltasi a Ginevra lo scorso ottobre 2019, il Comitato amministrativo e legale dell’Upov ha accolto la richiesta di aggiornare le norme vigenti in materia di varietà essenzialmente derivate. Di potere affiancare cioè alle valutazioni fenotipiche, anche valutazioni genotipiche. È stato preso atto che le vigenti linee guida Upov non riflettono più le pratiche dei costitutori. In altre parole, le nuove Tea (tecnologie di evoluzione assistita) consentono oggi risultati che richiedono analoghi strumenti di identificazione!

Atti esclusivi riservati dalle privative varietali

Sono riservati al costitutore o subordinati alla sua autorizzazione, i seguenti atti relativi al materiale riproduttivo (esempio, sementi) di una varietà tutelata:

  1. produzione o riproduzione (moltiplicazione),
  2. condizionamento a fini di moltiplicazione,
  3. messa in vendita, vendita o altra commercializzazione,
  4. esportazione e importazione nella Comunità,
  5. magazzinaggio per uno degli scopi precedenti.

L’esclusiva si estende anche ai prodotti del raccolto (esempio: granella, frutta, ortaggi) qualora essi siano stati ottenuti mediante un impiego non autorizzato della varietà protetta.

Eccezioni sono previste solo per i piccoli agricoltori o per motivi di ricerca e costituire nuove varietà.

Leggi l'articolo su Agricommercio e Garden Center n. 5/2020

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Sementi, proprietà intellettuale e commercio - Ultima modifica: 2020-09-15T15:30:32+02:00 da K4

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