Rivendite e rifiuti

rivendite e rifiuti
Ecco che cosa deve fare il commerciante nel caso di produzione di rifiuti pericolosi e non

La normativa di riferimento è il dlgs 152/2006 e precisiamo subito che le rivendite che immettono sul mercato mezzi tecnici per l’agricoltura imballati non sono soggetti ad adempimenti particolari.

Una precisazione che vogliamo sottolineare perché ogni tanto, in casi molto rari ma anche recentemente, accade che gli organi di controllo ritengano che le rivendite di mezzi tecnici siano soggette alla tenuta del registro di carico-scarico dei rifiuti prodotti e debbano comunicare annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25/01/1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività (art. 189 e 190 del dlgs 152/2006).

In realtà non è così, perché la tipologia dei rifiuti ordinariamente prodotti dalle rivendite agrarie ricade nei rifiuti speciali assimilati agli urbani (carta, cartoni, plastica) e pertanto l’unico adempimento è semplicemente quello di rispettare i regolamenti comunali emessi territorialmente che disciplinano la gestione e la raccolta dei rifiuti urbani.

I rifiuti pericolosi

Diverso il discorso per i rifiuti pericolosi nel cui ambito ricadono i fitosanitari scaduti. In questo sono obbligatorie da parte della rivendita, sia la tenuta del registro di carico/scarico, sia la comunicazione annuale alla Camera di Commercio, senza eccezioni ai casi di produzione saltuaria. A meno che non sia organizzato nella zona un servizio pubblico di raccolta. In tal caso, previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio pubblico di raccolta, limitatamente alla quantità conferita (art. 189 del dlgs 152/2006).

Ma vi è anche un’altra possibilità per evitare tutti gli adempimenti previsti dalla norma, perché il dlgs 152/2006 all’art. 190 com.1 lettera a) prevede che la registrazione venga effettuata entro 10 gg. dalla produzione del rifiuto stesso.

In tale periodo, pertanto, è possibile contattare un’azienda autorizzata alla gestione dei rifiuti pericolosi e conferire a questa il prodotto da smaltire entro i 10 gg di deroga ammessi dalla normativa. Durante i 10 gg. è consigliabile conservare il rifiuto sotto chiave in un magazzino diverso da quello di conservazione dei fitosanitari, apponendo un cartello “non in vendita” conservando una documentazione scritta di richiesta di ritiro del rifiuto all’azienda di raccolta, in modo da dimostrare il rispetto della normativa anche sotto il profilo delle tempistiche.

L’adesione al CONAI

Per chi non lo avesse fatto ricordiamo che è obbligatoria l’adesione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) di tutte le aziende che immettono sul mercato imballi a vario livello.

Diverse aziende che rivendono mezzi tecnici hanno già aderito ma un po’ alla volta tutte dovranno farlo, pertanto torniamo sull’argomento per ricordare in cosa consiste.

Si tratta di una questione vecchia, risale al 99 (legge 426/98 e legge n. 35/99), di cui probabilmente si è persa memoria, ma deve sorprendere solo per il ritardo con cui procede. Un ritardo probabilmente legato al tempo necessario allo stesso Conai per rintracciare tutte le aziende che rientrano nell’accordo. In ogni caso ci preme dare una spiegazione dettagliata del sistema per fugare ogni dubbio.

Il CONAI

È il Consorzio Nazionale Imballaggi di diritto privato senza scopi di lucro, istituito da dlgs 22/97, ora dlgs 152/2006 ed è costituito, su base obbligatoria, da tutti i produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio.

Per produttori si intendono:

  • i produttori e gli importatori di materie prime destinate ad imballaggi;
  • i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati ad imballaggi;
  • i produttori di imballaggi vuoti;
  • gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

Per utilizzatori si intendono:

  • gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti;
  • gli importatori di imballaggi pieni (cioè di merci imballate);
  • gli auto-produttori che producono imballaggi per confezionare le proprie merci;
  • i commercianti di imballaggi (vale a dire gli acquirenti-rivenditori di merci imballate);
  • i commercianti di imballaggi vuoti che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuare alcuna trasformazione.

Il contributo ambientale

Produttori e utilizzatori devono aderire al Conai. La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso di 5,16 € più un importo variabile in funzione dei ricavi complessivi dell’impresa. L’importo variabile riguarda solo le aziende che superano i 500.000 € di fatturato.  La quota di partecipazione viene versata soltanto una volta e può essere adeguata successivamente a discrezione del consorziato.

L’obbligo di iscrizione per le aziende già in attività scadeva il 28 febbraio 1999.

Imballaggi pieni

Diversi sono gli adempimenti per gli importatori di imballaggi pieni.

Rientrano in questa categoria gli importatori di merce imballata, come gli importatori di fertilizzanti imballati. Ogni azienda che acquista all’estero immette sul mercato italiano anche l’imballaggio che contiene la materia oggetto dell’importazione e viene considerato quanto un produttore perché genera dei rifiuti di imballaggio.

Questi soggetti oltre a doversi iscrivere al Conai sono tenuti alla dichiarazione periodica e al versamento del contributo ambientale per singolo materiale. Inoltre devono indicare in fattura:

  • il peso unitario per ogni tipo di materiale degli imballaggi forniti;
  • il valore unitario del contributo ambientale per ogni materiale;
  • il valore totale del contributo ambientale.

La documentazione inerente all’adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata sotto forma di registrazione cartacea o su supporti magnetici che devono corrispondere ai documenti amministrativi e deve  essere resa disponibile su richiesta.

La quota di adesione variabile per le aziende con ricavi superiori a 500.000 € corrisponde allo 0,015% del valore d’acquisto degli imballaggi e/o dei materiali di imballaggio.

Ci sono poi gli adempimenti per i commercianti di imballaggi pieni.

È l’operatore che acquista in Italia merci imballate e le rivende. Deve iscriversi al Conai ma non deve versare il contributo ambientale. In fattura deve essere indicata la dicitura: “Contributo ambientale assolto”.

La quota di adesione variabile per le aziende che superano i 500.000 € di ricavi è pari allo 0,00025% dei ricavi complessivi derivati dalle vendite e dalle prestazioni al netto delle vendite e prestazioni estere.

 


Contributo ambientale (euro/tonnellata)

Acciaio: 3 €/t dal 1° gennaio 2019

Alluminio: 15 €/t dal 1° gennaio 2019

Carta: 20 €/t dal 1° gennaio 2019; 40 €/t dal 1° gennaio 2019 per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi

Legno: 7 €/t

Plastica: Fascia A: 150 €/t, Fascia B1: 208 €/t, Fascia B2: 263, Fascia C: 369 €/t dal 1° gennaio 2019

Vetro: 24 €/t dal 1° gennaio 2019; 27 €/t dal 1° luglio 2019


Leggi l’articolo su AgriCommercio & Garden Center n. 4/2019

Dall’edicola digitale al come e perché abbonarsi

Rivendite e rifiuti - Ultima modifica: 2019-05-21T17:27:33+02:00 da Barbara Gamberini

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