Biostimolanti, proviamo a fare un po’ di chiarezza

Vediamo come ci si può districare tra definizioni, norme regolatorie, aliquote Iva ed etichette. Purtroppo la comunicazione scientifica non sempre considera gli aspetti legislativi, e va contro le più elementari normative…  

Quando si parla di biostimolanti bisogna innanzitutto capire cosa si vuole intendere con questo termine. Ci sono almeno tre approcci differenti, non tutti compatibili tra loro e con ricadute sull’impiego da parte degli agricoltori molto diverse.

Nel momento in cui scriviamo non esiste una definizione di legge già applicabile e gli unici fertilizzanti (parliamo dei prodotti che gli agricoltori acquistano con Iva agevolata al 4%) che si possono fregiare della tipologia biostimolante sono quelli elencati nell’allegato 6 del decreto legislativo 75/2010 alla sezione 4.1. In tutto sono una decina, qualcuno con un contenuto in nutritivi persino superiore ai concimi e con solo un tipo per il quale esiste un metodo ufficiale per controllare e misurare l'attività biostimolante.

Il marchio Ce

Ci saranno poi, da luglio 2022, i biostimolanti a marchio Ce, disciplinati dal reg. 2019/1009, per i quali ci sarà finalmente una specifica definizione di legge anche se non esistono ancora le norme armonizzate per verificare se i criteri stabiliti nella definizione sono effettivamente rispettati. Anche questi prodotti avranno iva 4%, quando il regolamento potrà essere applicato.

Infine ci sono i prodotti che vengono definiti biostimolanti o da chi li produce/vende o da coloro che fanno articoli su riviste scientifiche/generiche, sperimentazione, tesi o ricerche di varia natura. Per tali prodotti, se posti in commercio, si applicherà l’aliquota Iva del 22% e il loro uso sulle coltivazioni biologiche sarà fortemente a rischio.

Attenzione alla normativa

biostimolanti mercatoÈ possibile essere portati fuori strada dalla comunicazione scientifica che, in molti casi, non considera gli aspetti legislativi e non di rado va contro le più elementari norme regolatorie.

Proviamo a sfogliare un settimanale o a dare uno sguardo agli atti di un convegno. Consigliamo, innanzitutto, di verificare il ruolo degli autori dell’articolo (professori universitari, funzionari di istituti di sperimentazione, tecnici delle aziende produttrici) per leggere l’articolo con criteri di valutazione oggettivi.

Relativamente ai prodotti utilizzati per la sperimentazione, l’uso del termine “biostimolante” va preso con tutte le accortezze del caso. Probabilmente qualche esempio ci aiuterà a inquadrare il problema.

C'è un po' di confusione...

A metà 2020 è stato pubblicato un articolo su prove degli effetti di biostimolanti su albicocco a firma di alcuni professori universitari. Le prove sono state condotte con tre prodotti commerciali definiti biostimolanti dagli autori e con i nomi commerciali in evidenza. Da una ricerca sul registro del Sian è emerso che due fertilizzanti non erano classificati come biostimolanti e che il terzo prodotto non era nemmeno registrato.

Nel documento finale del progetto Alt.Rame in Bio sono presenti concimi e biostimolanti utilizzati chiaramente con finalità curative. Addirittura si è giunti ad auspicare che qualcuno di essi fosse registrato come fitosanitario.

Citiamo, infine, un altro articolo sugli effetti dei biostimolanti su alcune colture estensive: 18 prodotti impiegati, non tutti registrati come biostimolanti e con alcuni di essi utilizzati per aumentare l’efficacia dei prodotti fitosanitari. Finalità non prevista per un biostimolante e funzione che richiederebbe un’autorizzazione del Ministero della Salute.

In tutti i casi, a conferma su quanta poca trasparenza ci sia sull’inquadramento normativo, basta digitare “fertilizzante biostimolante” su un motore di ricerca in internet per ritrovarsi con oltre 50mila risultati e centinaia di prodotti che nulla hanno a che vedere con le regole che disciplinano questa famiglia di prodotti.

L’Iva deve essere al 4%

rivendite agrarieBisogna saper “leggere tra le righe” per poter capire in quale categoria si colloca il biostimolante che si apprestano ad acquistare/impiegare.

Come dicevamo, almeno fino alla seconda metà del 2022 non sarà possibile trovare sul mercato quelli normati dal reg. Ue 2019/1009, quando si potranno commercializzare saranno facilmente individuabili non solo dal caratteristico logo CE ma anche dal dettaglio delle informazioni obbligatoriamente presenti in etichetta relative a composizione, rivendicazioni, dosi e coltivazioni su cui utilizzarli.

I prodotti disciplinati dal dlgs 75/2010 si riconoscono per la presenza della dicitura “Prodotto ad azione specifica” (in lettere maiuscole) associata al nome di una delle 10 tipologie previste. Trattandosi di fertilizzanti “nazionali” si devono trovare nei registri gestiti dal Sian ed i prodotti che in etichetta hanno anche la dicitura “Consentito in agricoltura biologica” (in lettere maiuscole) saranno ovviamente presenti nel registro dedicato.

Come abbiamo già detto, l’aliquota Iva per questi fertilizzanti è quella agevolata del 4%. Quando ci si imbatte in “biostimolanti” la cui classificazione in tale famiglia è del tutto arbitraria e soggettiva, oltre all’Iva 22%, l’agricoltore dovrà porre attenzione agli elementi dell’etichetta.

Il condizionale è d’obbligo: non dovrebbe essere utilizzata la parola “Biostimolante”, non solo per indicare il prodotto ma anche nella parte descrittiva; non potrebbero esserci riferimenti specifici alle funzioni previste dal reg. Ue 2019/1009 (vedi riquadro) né sarebbe ammesso l’uso di termini che inducono in errore il consumatore, ad esempio facendogli credere che si tratta di un fertilizzante.

Scarsa conoscenza della normativa

All’origine della gran confusione che regna intorno al termine biostimolante c’è di sicuro la scarsa conoscenza degli aspetti regolatori che disciplinano i mezzi tecnici per l’agricoltura. Persino il Mipaaf nel dm 6793/2018 ha attribuito l’impiego come biostimolanti ai corroboranti potenziatori della resistenza delle piante, salvo correggere il maldestro errore dopo due anni.

Immaginiamo quanto può essere difficile per gli agricoltori districarsi in tale jungla di definizioni, tipologie di fertilizzanti, regolamenti non ancora applicabili, superficialità degli addetti ai lavori e notevole spregiudicatezza da parte di produttori con pochi scrupoli.

I rischi più gravi li corre l’agricoltore dedito a coltivazioni biologiche perché l’uso di un prodotto non consentito può portare a una diffida/infrazione grave. I casi concreti sopra illustrati e i suggerimenti forniti, possono aiutare l’utilizzatore finale innanzitutto affinché si documenti con cognizione di causa ma anche per scegliere con attenzione i prodotti da utilizzare. L’ultima avvertenza è sui prodotti consentiti in agricoltura biologica la cui unica fonte ufficiale di riferimento è il registro Sian presso il Mipaaf.

Il nuovo regolamento sui fertilizzanti

Lo abbiamo anticipato fino alla noia, al punto che qualcuno crede che le norme siano già in vigore. Il nuovo regolamento Ue sui prodotti fertilizzanti include la definizione ufficiale di “Biostimolante delle piante” ma studiamo in dettaglio alcuni dei requisiti per meglio capire come posizionare questa nuova famiglia di prodotti.

revisione fitosanitariAbbiamo specificato che alcuni dei biostimolanti oggi presenti nell’allegato 6.4.1 della norma italiana contengono notevoli quantità di elementi nutritivi mentre, a leggere quanto stabilito dal nuovo regolamento, l’efficacia di un biostimolante dovrà essere misurata indipendentemente dal suo tenore di nutrienti.

A conferma di ciò, in maniera del tutto soggettiva e, a nostro avviso, illegittima, il Mipaaf ha già respinto alcune richieste di inclusione di nuovi biostimolanti nella norma nazionale semplicemente per il fatto che il prodotto conteneva azoto e quindi non era possibile attribuire con certezza l’attività biostimolante alle altre sostanze utili presenti.

Effetto nutritivo o biostimolante?

A prescindere da tutto, è evidente che le prove di campo a supporto delle rivendicazioni in etichetta dovranno poter distinguere l’effetto biostimolante da quello puramente nutritivo. Ad esempio, visto che il nitrato di potassio (così come ogni altro concime) migliora le caratteristiche qualitative delle produzioni agricole (una delle finalità previste nella definizione di legge), non potrà certo essere qualificato come biostimolante.

Due altre funzioni attribuibili agli effetti di un biostimolante saranno collegate, invece, proprio ai nutrienti a prescindere che siano naturalmente presenti nel terreno o apportati tramite le concimazioni: il biostimolante dovrà aiutare la pianta ad utilizzarli in maniera più efficiente oppure interagirà col terreno per aumentare la disponibilità di quelli confinati nel suolo. La quarta finalità sarà quella di migliorare la tolleranza agli stress di natura abiotica (caldo, freddo, salinità, siccità, ecc.) e anche in questo caso la sostanza utile non dovrà essere riconducibile ai nutrienti.


Leggi anche gli articoli successivi:

Biostimolanti sulla lunga strada dell’inquadramento normativo

Biostimolanti, tutte le ultime novità sul numero 3-2021 di “AgriCommercio e garden center”

Biostimolanti, proviamo a fare un po’ di chiarezza - Ultima modifica: 2021-02-23T10:43:06+01:00 da Alessandro Maresca

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