«Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede - citiamo la Faq presente sul sito del ministero dello Sviluppo economico - che sia sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?
Sì, è consentita, in quanto l’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione.
Deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore».
Rispetto delle norme vigenti
Vivai e aziende florovivaistiche possono dunque riaprire al pubblico rispettando le norme sanitarie vigenti per tutti gli altri tipi di negozio: mascherine, guanti, dispositivi di protezione individuale (Dpi) per il personale, ingresso dei clienti tale da evitare assembramenti, disinfezione accurata ecc.
E naturalmente possono vendere all'ingrosso alla Gdo, cioè a ipermercati e supermercati, le piante e i fiori che rischiavano di finire al macero per impossibilità di commercializzazione.
No ai beni che non sono di prima necessità
Non possono però vendere beni diversi da quelli assimilabili alla "prima necessità": sì a semi, piante in vaso o a radice nuda, terricci, concimi, fitofarmaci e, probabilmente, vasi, tubi e annaffiatoi; no a fiori recisi, macchine per giardinaggio, candele, decorazioni, fiori finti, articoli per la casa ecc.
«Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte - citiamo un'altra Faq -, possono consentire ai clienti l'acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.?
No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi alimentari o di prima necessità ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo».
Precisiamo che il citato allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 non contemplava nemmeno la vendita di semi, fiori, piante ecc., per i quali è stato appunto bypassato con la precisazione odierna, mentre per gli altri generi merceologici non inerenti l'agricoltura rimane in vigore il divieto di vendita.
La conferma del Ministro
Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e turismo, ha così commentato sulla sua pagina Facebook:
«Il grido di allarme che si è levato in questi giorni dal settore florovivaistico non è rimasto inascoltato. Ci siamo subito messi al lavoro insieme alle associazioni e al Ministero dello Sviluppo economico per salvaguardare un settore determinante per il nostro Paese, fondamentale per la nostra agricoltura, che nella sola filiera produttiva conta oltre 100mila addetti. Si è temuto di dover mandare al macero tonnellate e tonnellate di merce nel periodo dell'anno per loro più importante. Non sarà così. Semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, potranno essere prodotti, trasportati, commercializzati. E potranno essere venduti».
E i garden center e le agrarie?
Se non c'è dubbio sulla qualifica di azienda agricola (codice Ateco 0.1) per vivai e florovivaisti, e quindi sulla possibilità di riapertura al pubblico, non possono invece riaprire i garden center e le rivendite agrarie. Questi esercizi commerciali hanno codice Ateco 47.76.10 se vendono solo fiori e piante, a cui si aggiunge 47.76.20 se vendono anche mangimi per animali domestici e animali vivi. Teoricamente, potrebbero rimanere aperti vendendo però solo i mangimi e prodotti per animali e gli animali stessi.
Per loro vale però un'altra possibilità, sempre specificata nel sito del ministero dello Sviluppo economico, cioè la vendita con consegna a domicilio.
Consegne a casa
«I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico - recita un'altra Faq -, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020)».
Acquisti in internet
E naturalmente rimane sempre aperta la possibilità degli acquisti online, direttamente dal web, come specifica questa Faq del ministero:
«Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?
Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuato online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, ancora vigente».
Come fare per vendere piante e terricci
Alla luce di quanto scritto fin qui, potete farvi raggiungere dai vostri clienti, in questo periodo di #iorestoacasa #Coronavirus, in tre modi:
- se siete un vivaio o azienda florovivaistica potete riaprire, rispettando tutte le norme sanitarie già descritte. Avvisate della riapertura i clienti mediante la vostra pagina Facebook e il vostro sito web. Precisate che, per raggiungervi, i clienti devono abitare nelle zone limitrofe, devono portare con sé l’autodichiarazione in cui dichiarano la "situazione di necessità" e, in caso di controllo da parte delle Forze dell'ordine, devono fare presente che piante e fiori sono un "bene di prima necessità" ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020;
- se siete un vivaio o azienda florovivaistica o garden center o rivendita agraria potete attivare il servizio di consegne a domicilio, da voi gestito nel territorio limitrofo, valutando attentamente se vi conviene e se far pagare o meno la consegna al cliente. Pubblicizzate l’iniziativa sempre su Facebook e sul sito web, e preparatevi a rispondere anche al telefono e via mail se non avete un catalogo online dei vostri prodotti. Effettuate la consegna con le necessarie precauzioni sanitarie;
- se avete un negozio online di piante, fiori, prodotti e accessori, “spingetelo” anche con sponsorizzazione attraverso la vostra pagina Facebook.
Il successo di avere ottenuto questa interpretazione da parte della Ministra Bellanova è molto limitato, se non si consente di comprare piante da giardino. Comprano piante da giardino sia i proprietari dei giardini, sia i giardinieri per conto dei proprietari. Ma né gli uni né gli altri compreranno nulla se non sarà consentita la manutenzione degli acquisti e del valore dei giardini in genere da parte di un giardiniere.
Forse i giardinieri non sono bene organizzati in categoria. Premete voi. Del resto il lavoro all’aperto del giardiniere è tra i più salutari dal punto di vista del possibile contagio Covid.
Occorre con urgenza che si consenta l’attività di manutenzione dei giardini pubblici e privati: ATECO 81.30.00, Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)