Revisione fitosanitari, le responsabilità dei rivenditori

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Nei casi di revoca o di modifica dell’etichetta è necessario fare attenzione alle tempistiche e agli obblighi a cui è sottoposto il dealer

Chiunque abbia a che fare con i fitosanitari a qualsiasi livello lo sa. Sa perfettamente quanto sia difficile seguire le vicissitudini amministrative per la registrazione dei diversi prodotti e la conseguente gestione delle rimanenze di magazzino.

Infatti, in presenza di un sistema legislativo che è stato congegnato per cogliere e adeguarsi alle nuove conoscenze derivanti dagli studi e dalle nuove ricerche, le revoche o i cambi di etichetta per motivi diversi sono all’ordine del giorno e molti sono i casi in cui è previsto uno smaltimento delle scorte dei prodotti che hanno subito modifiche secondo il processo di revisione dei prodotti.

Un sistema difficile, complicato, laborioso che anche gli specialisti fanno fatica a seguire, figuriamoci gli operatori il cui interesse e target principali sono la vendita o l’utilizzo. Non è semplice nemmeno individuare dei consigli per prevenire errori e manchevolezze che peraltro sono oggetto di sanzioni.

L’informazione innanzi tutto

Naturalmente il primo accorgimento è quello di essere sempre informati sull’intero processo e di verificare di volta in volta lo stato amministrativo dei prodotti che vengono acquistati e gestiti in magazzino, consultando il sito del ministero o siti specializzati. Compag ha il proprio database con accesso gratuito nonché esclusivo per gli associati.

Sarebbe anche necessario fare un inventario dei prodotti presenti in magazzino almeno annualmente, su questo aspetto Compag è ben presente potendo fare il servizio per i propri soci.

Ma è anche indispensabile conoscere i doveri e le responsabilità degli operatori lungo la filiera.

Le modifiche amministrative che comportano lo smaltimento delle scorte possono verificarsi in diversi casi tra i quali:

  • revisione fitosanitaririnnovo dell’autorizzazione della sostanza attiva,
  • modifiche di etichetta, ad esempio in merito alle colture, alle dosi di impiego, ai tempi di carenza ecc.(Regolamento 396/2006),
  • variazioni amministrative che prevedono:
  • cambio di titolarità,
  • cambio della ragione sociale.

Tempi di smaltimento

Il periodo di smaltimento ammesso è di 12 mesi per l’utilizzo, 6 mesi per la vendita e la commercializzazione.

Questo significa che il periodo di smaltimento dei rivenditori coincide con quello dei propri fornitori pertanto è di estrema importanza che i rivenditori verifichino e controllino le forniture per non trovarsi in magazzino delle partite che poi, dopo qualche mese, non potranno più immettere sul mercato. Le sanzioni, infatti, per la vendita di un prodotto dopo la fine del periodo di smaltimento non sono trascurabili: da 1.000 a 5.000 euro.

Un caso particolare:

La rivendita AA riceveva una fornitura di un prodotto con DDT del 01/03/2018, da parte di un distributore che agisce a livello nazionale.

La rivendita AA riforniva un proprio cliente con lo stesso prodotto consegnando con DDT del 5 maggio 2018

Il Ministero della Salute con il decreto del 2/11/2017 aveva rinnovato l’autorizzazione del prodotto in oggetto fino al 31 dicembre 2027 concedendo lo smaltimento dei lotti di prodotto giacenti nei magazzini che riportavano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella dello stesso decreto, secondo le seguenti modalità:

  • 6 mesi a decorrere dalla data del decreto (01/05/2018) per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati,
  • 12 mesi, fino al 01/11/2018, da parte degli utilizzatori finali.

In sostanza il rivenditore ha ricevuto da un proprio fornitore, una multinazionale, una partita di un prodotto che, 2 mesi dopo, non si sarebbe più potuto vendere. Avendo ricevuto il prodotto da poco tempo non ha pensato di verificare se il prodotto aveva subito modifiche e quindi se gravavano dei periodi di utilizzo limitati a breve termine ed ha rifornito un proprio cliente.

La questione di diritto

  • Il decreto legislativo 150/2012 all’articolo 10 (Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari) stabilisce il principio che l’informazione sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari sia trasmessa attraverso la filiera fino all’utilizzatore finale.
  • Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2014, al punto A.1.14 – Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari, riprendendo e dettagliando il concetto stabilito dal dlgs 150/2012, prescrive che “Il distributore è tenuto ad informare l’acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato……, in tutti i casi in cui il prodotto fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato.
  • L’art. 24 comma 3 del decreto 150/2012 stabilisce le sanzioni per il distributori che non fornisce le informazioni all’acquirente. Il distributore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Non vi è dubbio che le disposizioni del dlgs 150/2012 e del decreto 22 gennaio 2014 siano tra loro combinate e che la sanzione deve essere applicata nel punto della filiera in cui si è interrotto il flusso informativo.

Pertanto il rivenditore AA non può essere sanzionato ma la sanzione deve essere applicata al fornitore dell’azienda AA il quale dovrebbe, ma questo non è un obbligo di legge, ma una buona pratica etico-commerciale, ritirare il prodotto rimasto nel magazzino del proprio cliente.

È bene tenere presente queste considerazioni per far valere i propri diritti in un rapporto commerciale corretto in cui i contraenti devono pretendere la medesima dignità.

Il rischio è che anche gli organi di controllo possono fare confusione e la rivendita rischia una sanzione con la conseguenza di dover poi ricorrere in giudizio.

L’articolo è pubblicato su AgriCommercio & Garden Center n. 2/2019

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Revisione fitosanitari, le responsabilità dei rivenditori - Ultima modifica: 2019-03-18T15:50:56+01:00 da Barbara Gamberini

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