Classificazione degli agrofarmaci. L’impatto delle nuove regole

Clp (Classification, labeling & packaging): cambiamenti formali e sostanziali

Sono passati meno di dieci anni da quando, nel 2007, la “Direttiva Preparati Pericolosi” (Direttiva 1999/45/CE, nota con la sigla DSP, relativa alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi) trovava piena attuazione in Italia anche per i prodotti fitosanitari, con notevoli variazioni nel settore che hanno interessato non solo l’industria chimica ma anche i distributori e gli utilizzatori finali (ad esempio: inserimento degli agrofarmaci nel campo di applicazione delle normative sui “prodotti chimici pericolosi”; introduzione della classificazione ambientale; modifica della definizione delle classi di tossicità dei prodotti; obbligo delle schede di sicurezza per tutti gli agrofarmaci, ecc.). Ma a livello mondiale ed europeo le normative in materia di sicurezza dei prodotti chimici sono in continua evoluzione e pertanto - dopo 8 anni dalla prima “rivoluzione” nella classificazione degli agrofarmaci – dal primo giugno di quest’anno entrerà definitivamente in vigore il nuovo sistema ormonizzato di classificazione dei chimici.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono le principali variazioni e novità che dovremo aspettarci.

L’intervento dell’Onu

A causa dei possibili effetti negativi che i prodotti chimici possono avere sull’uomo e sull’ambiente, la maggior parte degli Stati nazionali regolamenta da tempo la loro classificazione (che essenzialmente è una codifica per classi di pericolosità) e relativa etichettatura. Le diverse legislazioni nazionali, tuttavia, pur presentando similitudini possono essere diverse, generando confusione e problemi di commercializzazione transnazionale. La stessa confezione di un agrofarmaco, ad esempio, può essere classificata come tossica in un Paese ma non in un altro e richiedere, quindi, diverse precauzioni di manipolazione o conservazione.

Per ridurre queste disparità, nel 2003 le Nazioni Unite hanno sottoscritto un accordo vincolante per l’adozione a livello mondiale di un sistema armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (in sigla GHS, acronimo di Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals). Scopo dell’accordo è di aumentare la protezione della salute e dell’ambiente rendendo omogenei i criteri di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici adottati nei diversi Paesi.

Il GHS è stato recepito dalla Commissione europea attraverso il Reg. 1272/2008 (detto CLP, acronimo di Classification, Labelling and Packaging of substances and mixture), rivolto a tutti coloro che fabbricano, importano, fanno uso o distribuiscono sostanze chimiche o miscele, inclusi i biocidi ed i prodotti fitosanitari.

Questo Regolamento, pertanto, ha sostituito gradualmente le precedenti normative di riferimento per la classificazione e l’etichettatura degli agrofarmaci, abrogandole completamente a partire dal 1 giugno di quest’anno, con importanti implicazioni su altre norme collegate alla classificazione dei prodotti fitosanitari e sul loro utilizzo per l’azienda agricola.

In sintesi, le principali differenze tra il vecchio sistema (DSP) e il nuovo (CLP) riguardano i concetti alla base della classificazione, i criteri per la sua definizione e la terminologia adottata. Quest’ultima, probabilmente, è quella che più interesserà gli utilizzatori di agrofarmaci che dovranno abituarsi a leggere le etichette dei prodotti con nuove informazioni e nuovi simboli.

Tre tipi di pericoli

Tra i cambiamenti introdotti dal CLP rientra la nuova classificazione di “pericolo”, distinto in tre Classi:

- “pericolo chimico-fisico” (es. esplosivi, infiammabili, ossidanti, ecc.);

- “pericolo per la salute umana” (es. tossicità acuta, mutagenicità, cancerogenicità, ecc.);

-  “pericolo per l’ambiente” (es. per l’ambiente acquatico).

A queste, specificamente per l’Europa, se ne aggiunge un’altra definita “Classe di pericolo supplementare”, relativa alle sostanze pericolose per lo strato di ozono.

Le Classi sono distinte in Categorie che specificano la gravità del pericolo, in analogia con il vecchio sistema ma senza che sia sempre possibile una precisa coincidenza di categorie.

Le “vecchie” frasi di rischio (Frasi R) saranno sostituite da Hazard statement (Frasi H) che descrivono la natura del pericolo del prodotto.

Le frasi S saranno invece sostituite da Precautionary statement (Frasi P), che indicano le misure raccomandate per prevenire o minimizzare gli effetti dannosi del prodotto. Sono previste, inoltre, possibili informazioni supplementari (Frasi EUH) che il produttore può inserire in etichetta.

Un’altra novità introdotta dal CLP è la “Avvertenza”, una parola che indica sinteticamente il grado di pericolo. Per i prodotti con categorie di pericolo più alte sarà usata la parola “PERICOLO”; per quelle meno pericolose la parola “ATTENZIONE”.

Pittogrammi da riconoscere

Il cambiamento più evidente in etichetta saranno i “pittogrammi”, gli attuali simboli grafici di pericolo quadrati con cornice nera su sfondo arancione, che saranno sostituiti da quelli adottati a livello internazionale: pittogrammi a rombo con cornice rossa su sfondo bianco.

Il CLP ha previsto tempistiche di applicazione differenti per le “sostanze” e le “miscele” (termine che sostituisce il vecchio termine di “preparato”, a cui eravamo abituati con la precedente normativa). Le singole sostanze chimiche sono già classificate secondo il CLP dalla fine del 2010 ma la cosa ha interessato ben pochi prodotti fitosanitari, tipicamente utilizzati in formulazioni miste.

Tutti gli agrofarmaci che saranno registrati a partire dal 1 giugno 2015 dovranno obbligatoriamente avere l’etichetta CLP. La norma prevede un periodo transitorio di due anni per lo smaltimento delle scorte degli agrofarmaci immessi in commercio prima di giu gno 2015 con la vecchia etichetta, che potranno essere commercializzati dai rivenditori ed utilizzati dagli agricoltori fino al 31 maggio 2017.

È da notare che alcune industrie hanno già immesso in commercio dallo scorso anno prodotti di recente registrazione etichettati con il nuovo sistema CLP.

Nei prossimi 2 anni, dunque, sarà possibile la presenza sul mercato di uno stesso prodotto con vecchia e nuova etichetta, con evidenti problemi di confusione ma anche di alcuni paradossi come la necessità, per l’uso dello stesso prodotto, di rispettare adempimenti diversi.

Infatti, per quanto si sia cercato di mantenere il sistema di classificazione ed etichettatura CLP il più possibile simile rispetto al precedente, ci sono comunque inevitabili differenze. In particolare, vari agrofarmaci avranno una categoria di pericolo più elevata rispetto al passato ed alcuni prodotti non classificati come pericolosi lo diventeranno, a causa del peso preponderante che la CLP attribuisce al “pericolo intrinseco” del prodotto rispetto al “rischio”.

Stoccaggio e smaltimento

Diverse norme che interessano gli agrofarmaci fanno riferimento alla loro classificazione ed etichettatura, come la cosi detta “Direttiva Seveso” (D. Lgs. 334/1999 e smi) che interessa lo stoccaggio dei prodotti chimici più pericolosi e che riguarda non solo i rivenditori ma anche le aziende agricole di grandi dimensioni che dovrebbero dover adeguare i volumi dei magazzini destinati allo stoccaggio di questi prodotti (ad esempio quelli esplosivi, tossici e molto tossici).

Altri settori in cui la CLP farà sentire i suoi effetti sono gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti.

È da precisare che l’applicazione del CLP non modifica gli obblighi di fornitura della scheda di sicurezza (SDS), che rimangono invariati. Dal 1 giugno 2015, però, la SDS dovrà essere compilata con i riferimenti e le classificazioni previsti dal CLP.

L’impatto sulla lotta integrata

La nuova classificazione avrà implicazioni anche sui “disciplinari di produzione integrata”, sia pubblici che privati, che attualmente basano la valutazione degli agrofarmaci anche in funzione della loro classificazione tossicologica e delle frasi R, che sono state integralmente sostituite dal nuovo sistema CLP.

Per il momento, la maggior parte delle Regioni ha previsto che “in considerazione dell’applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della sostanza attiva esistono diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica”. Il provvedimento tiene conto del periodo di transizione (due anni) durante il quale coesisteranno prodotti uguali ma classificati con il vecchio ed il nuovo sistema.

Non sembra invece ci siano sostanziali variazioni sugli altri criteri di scelta degli agrofarmaci da inserire nei Disciplinari che, per il momento, continuano ad escludere o limitare fortemente i prodotti tossici (T), molto tossici (T+) e quelli Xn con frasi di rischio R40, R60, R61, R62, R63, R68, facendo esclusivo riferimento agli ormai superati criteri di classificazione tossicologica e di rischio.

Per chi ha necessità di approfondire ulteriormente l’argomento segnaliamo che una esauriente guida sul nuovo regolamento CLP e sulla sua applicazione è l’opuscolo “La classificazione e l’etichettatura degli Agrofarmaci. Le nuove regole” (da questo documento sono tratte le Tabb.3 e 4), redatto da Agrofarma. Il documento è disponibile in formato pdf sul sito www.agrofarma.it

Classificazione degli agrofarmaci. L’impatto delle nuove regole - Ultima modifica: 2015-05-12T18:04:39+02:00 da Sandra Osti

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