Arriva il decreto sui fitofarmaci per utilizzatori non professionali

decreto sui fitofarmaci
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 n. 33. La norma, tanto attesa, non ha però risolto tutti i problemi…

Dopo mesi che il decreto è stato confezionato ed è rimasto in attesa dell’espletamento delle procedure burocratiche necessarie alla pubblicazione è necessario ricordare con precisione prescrizioni ed adempimenti. In primo luogo bisogna precisare che il decreto sui fitofarmaci è divenuto applicabile 15 giorni dopo la pubblicazione e pertanto dal 2 maggio 2018. Il decreto pone alcuni limiti importanti ai requisiti dei prodotti idonei ad essere autorizzati come fitofarmaci destinati a utilizzatori non professionali. Si tratta di prescrizioni che comportano adempimenti ai produttori, ma le conseguenze si ripercuoteranno sulla tutta la filiera. Alla fine, infatti, il numero dei prodotti che saranno vendibili e utilizzabili per coloro che non possedendo un patentino (certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo), ossia gli utilizzatori non professionali, saranno in quantità sicuramente più contenuta rispetto ad ora.

Quali sono i prodotti

Sulla confezione dovrà essere riportata la dicitura “prodotto destinato a utilizzatori non professionali”. Si distinguono 2 tipi:

  1. prodotti per piante ornamentali indicati con la sigla PFnPO,
  2. prodotti impiegabili su piante edibili identificati dalla sigla PFnPE.

Le sigle PFnPO o PFnPE saranno riportati di fianco al nome commerciale del prodotto. Dall’entrata in vigore del decreto riguardante i prodotti destinati a utilizzatori non professionali, le aziende produttrici hanno 45 giorni di tempo per presentare la richiesta di autorizzazione e di approvazione delle nuove etichette. In mancanza di una risposta del ministero della salute, dopo 60 giorni dalla presentazione della richiesta, quest’ultima si ritiene accettata secondo la formula del silenzio assenso. Questo significa che trascorsi 105 giorni dall’entrata in vigore del decreto (2 maggio 1018) e quindi dopo il 16 agosto 2018 si potranno vendere ad utilizzatori privi del patentino solo i prodotti che recano in etichetta la dicitura “prodotto destinato a utilizzatori non professionali”. Ogni altro prodotto potrà essere venduto solo esibendo il patentino.

Oltre alla frase e alle sigle di cui sopra, in etichetta sarà indicata la data di scadenza del periodo transitorio (v. il paragrafo: “Il periodo transitorio”).

Prescrizioni per l’autorizzazione

Il concetto sul quale si basano le condizioni per l’autorizzazione all’immissione sul mercato di questo tipo di fitofarmaci è che l’utilizzatore che non è in possesso del patentino (utilizzatore non professionale) non essendo sottoposto all’obbligo di formazione, non è comunemente in possesso di un’adeguata conoscenza dei potenziali effetti dannosi per la salute e l’ambiente connessi all’uso, e neppure delle competenze per la corretta adozione di misure di protezione per l’uomo e l’ambiente che esulino dalle consuete pratiche di igiene e pulizia.

Conseguenza di tali considerazioni è che per procedere alla domanda di registrazione le aziende produttrici devono effettuare una valutazione del rischio secondo procedure standard indicate in apposite norme. L’autorizzazione viene concessa se, in virtù della valutazione di cui sopra, il prodotto può essere impiegato senza dover indossare i dispositivi di protezione quali maschere o guanti o altro. Viene da sé che molti fitosanitari fino a ieri veduti senza patentino non potranno essere autorizzati per la vendita a utilizzatori privi di patentino.

Un’ulteriore limitazione riguarda le formulazioni e le taglie delle confezioni. Per quanto riguarda le formulazioni, non sono ammesse le formulazioni in granuli o in polvere per trattamenti a secco ad eccezione delle esche granulari. Nel caso di formulati in polvere o granuli da sciogliere in acqua è consentita la sola formulazione mono dose tipo sacchetto idrosolubile o pastiglia da sciogliere in acqua

Nel caso dei PFnPE la taglia massima autorizzabile non deve superare il quantitativo necessario per il trattamento di una superficie massima di:

  1. 500 mq per orto e frutteto,
  2. 5.000 mq per vigneto, uliveto e cereali.

Nel caso dei PFnPO:

  1. per i prodotti pronti all’uso sono ammesse taglie inferiori o uguali a 1000 ml o 200 g,
  2. per i prodotti da utilizzare dopo aggiunta di acqua sono ammesse taglie che consentono la preparazione di 3 l di soluzione.

Da queste limitazioni appare evidente che gran parte degli utilizzatori che non svolgono un’attività agricola professionale e che in questi anni hanno potuto operare e utilizzare una quantità relativamente elevata di prodotti fitosanitari che non richiedevano la disponibilità del patentino troveranno grandi difficoltà a proteggere le proprie colture.

È questo il motivo per cui negli ultimi anni Compag si è prodigata per favorire il sistema di formazione ed ha stimolato le rivendite ad informare i propri clienti.

Il periodo transitorio

Dall’entrata in vigore del decreto sui fitofarmaci destinato a utilizzatori non professionali (2 maggio 2018), si potranno continuare a vendere agli utilizzatori non professionali i prodotti immessi precedentemente in commercio che non riportano in etichetta i simboli della colonna 1 o le frasi della colonna 3 della tabella pubblicata nello scorso numero della rivista (AgriCommercio e garden center n. 3-2018, pag. 77) ma con delle limitazioni:

  • per 6 mesi (fino al 2 novembre 2018) , se in formulazione da utilizzare dopo aggiunta di acqua e in confezione monodose o multidose contenente una quantità complessiva di formulato compresa tra 500 (cinquecento) e 1000 (mille) millilitri o grammi. -
  • per 24 mesi (fino al 2 maggio 2020), se pronti all’uso, oppure se in formulazione da utilizzare dopo aggiunta di acqua e in confezione monodose o multidose contenente una quantità complessiva di formulato non superiore a 500 (cinquecento) millilitri o grammi.

Quando un’azienda ottiene l’approvazione della nuova etichetta con la dicitura “prodotto destinato ad utilizzatori non professionali” (ricordiamo che ha 45gg dal 2 maggio per presentare la documentazione e il ministero della salute 60 gg per approvare) dovrà farla pervenire ai vari soggetti della filiera ed i rivenditori dovranno fornirla, assieme al prodotto, agli utilizzatori. Dopo il 16 agosto 2018 (45+600 gg dal 2 maggio) i prodotti per i quali non è stata fornita la nuova etichetta con la dicitura “prodotto destinato ad utilizzatori non professionali” potranno essere forniti ai soli detentori di patentino.

È consigliabile che le rivendite che fin da ora acquistano prodotti fitosanitari per la vendita al minuto, richiedano al fornitore che siano conformi alle nuove disposizioni.

I PPO attualmente sul mercato potranno continuare ad essere venduti per 24 mesi (fino al 2 maggio 2020) a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.


Disposizioni per la vendita

Ecco le principali regole da rispettare: la vendita dei PFnPO è libera mentre i PFnPE possono essere venduti solo in rivendite autorizzate, i prodotti PFnPE dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei dati di vendita che annualmente devono essere inviati al Sian del Mippaf, il decreto rende obbligatorio apporre nella rivendita dei cartelloni che esplicitino al pubblico la pericolosità dei prodotti fitosanitari e le precauzioni da adottare. (Compag sta elaborando tali cartelloni da mettere a disposizione dei propri associati), sarà anche obbligatorio informare l’utilizzatore se il prodotto ha subito modifiche e l’eventuale periodo di smaltimento delle scorte.


Leggi l’articolo su AgriCommercio & Garden Center n. 4/2018

L’edicola di AgriCommercio & Garden Center

Arriva il decreto sui fitofarmaci per utilizzatori non professionali - Ultima modifica: 2018-05-29T14:40:58+02:00 da Barbara Gamberini

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