Fitosanitari, attenzione alle etichette

Negli ultimi 35 anni la riduzione di sostanze attive da utilizzare in agricoltura è passata da 1000 a 200
Le diciture in etichetta possono essere utilizzate in modo da far presupporre un’attività fitosanitaria pur in mancanza della dovuta autorizzazione presso il Ministero della Salute come è previsto dalle norme sui fitosanitari

Forse non tutti sanno che immettere sul mercato un prodotto che agisce sulle avversità delle piante senza la autorizzazione prescritta dalle norme apposite, può avere conseguenze molto gravi. Una gravità facilmente misurabile in una sanzione compresa nella forbice di 15mila-150mila euro, secondo quanto riporta il decreto legislativo 69/2010.

È necessario pertanto capire quando un prodotto è effettivamente un fitosanitario perché chiaramente indicato dal produttore o dal responsabile dell’immissione sul mercato attraverso il numero di registrazione ministeriale e gli estremi di legge cui si riferisce la sua autorizzazione, oppure, diversamente, se lo è di fatto ma è immesso sul mercato senza la dovuta autorizzazione e con etichetta che descrive un’attività diversa ma in qualche modo correlabile alla difesa della pianta.

Fitosanitario o non fitosanitario?

In altri termini è necessario prestare la dovuta attenzione perché un prodotto fitosanitario lo è di fatto anche se immesso sul mercato senza che il responsabile dell’immissione sul mercato (produttore o chi per lui) abbia rispettato le dovute procedure previste per legge.

In quest’ultimo caso la sanzione non riguarda solo il produttore ma anche la rivendita, e a poco vale ricorrere all’espediente di ignorare la reale natura del prodotto se poi sull’etichetta vi sono diciture riconducibili all’attività fitoiatrica che rispecchiano le definizioni della normativa sui fitosanitari.

Nemmeno l’Iva applicata in forma piena può essere considerato un elemento di dimostrazione della “buona fede” anche se, quanto meno, in questo caso non si incorre nella sanzione fiscale.

Prodotti a base di rame e zolfo

Per entrare nel concreto, l’esempio più chiaro e facilmente identificabile è quello dei prodotti che hanno un’azione nutritiva per le piante ma allo stesso tempo agiscono contro le malattie delle colture.

I prodotti a base di zolfo e di rame ad esempio, apportano meso elementi utilizzabili dalle piante ma agiscono anche contro oidio e peronospora. In questi casi è necessario che il produttore indichi chiaramente se si tratta di un fitosanitario o di un fertilizzante e le modalità di impiego nonché il risultato atteso dall’applicazione non devono lasciare dubbi sulla natura del prodotto

Sono questi dei prodotti la cui doppia attività è nota da tempo immemorabile, fin dal secolo scorso ma ve ne sono di più recenti che apportano macro e meso elementi come i fosfiti di cui è nota l’attività fitosanitaria essendo entrati nei mix di prodotti per la difesa antiperonosporica e non solo.

Sono prodotti fosfatici dotati di un’elevata assimilabilità fogliare e radicale e una grande possibilità di traslocazione sistemica nella pianta che svolgono alcune positive funzioni fisiologiche e metaboliche nelle piante, ma la più importante funzione è di protezione e cura, soprattutto per organi verdi e in accrescimento. Per questa funzione devono essere autorizzati dal Ministero della Salute e sull’etichetta deve essere riportato il numero dell’autorizzazione stessa.

Quando si rischia l’accusa di frode

Se sull’etichetta di un prodotto non autorizzato per l’impiego fitosanitario ma che viene reso disponibile per l’agricoltura compaiono frasi del tipo di quelle sotto riportate:

  • Influisce sui processi vitali dei vegetali, ad esempio sostanze diverse dai nutrienti che influiscono sulla loro crescita.
  • Controlla o evita una crescita indesiderata dei vegetali.
  • Esercita (sostanza o microrganismi) un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali, su parti vegetali o su prodotti vegetali
  • Riduce gli effetti fitotossici di un prodotto fitosanitario su certi vegetali
  • Può potenziare l’attività della sostanza attiva o delle sostanze attive contenute in un fitosanitario
  • Se mescolato ad un fitosanitario ne rafforza l’efficacia o le altre proprietà fitosanitarie

…si rischia l’accusa di aver commesso una vera e propria frode e di subire le sanzioni conseguenti perché in tali casi si rientra appieno a titolo nelle previsioni dal regolamento Ue 1107/2009. Un’accusa che può essere rivolta non solo al produttore o a colui che per primo immette il prodotto sul mercato ma anche alle aziende della distribuzione che devono conoscere il prodotto e le leggi che ne regolano l’immissione sul mercato e l’utilizzo.

Leggi l’articolo su AgriCommercio & Garden Center n. 6/2019

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Fitosanitari, attenzione alle etichette - Ultima modifica: 2019-09-10T16:22:07+02:00 da Barbara Gamberini

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