Normativa fitosanitaria: stop agli organismi nocivi

Dal 14 dicembre 2019 tutte le piante e i prodotti specificati dalla nuova normativa fitosanitaria potranno essere commercializzati solo se accompagnati da un passaporto delle piante (PP) o da un passaporto delle piante per Zone protette (ZP)

La normativa fitosanitaria, modificata con il regolamento 2031 del 2016, viene applicata dal 14 dicembre 2019 e ha lo scopo di prevenire la diffusione attraverso i materiali di moltiplicazione delle piante di organismi nocivi all’interno dell’Unione Europea.

Un passaporto per le piante

A partire dal 14 dicembre 2019 tutte le piante e i prodotti specificati dalla nuova normativa fitosanitaria potranno essere commercializzati e movimentati all'interno del territorio europeo solo se accompagnati da un passaporto delle piante (PP) o da un passaporto delle piante per Zone protette (ZP), laddove richiesto.

Gli operatori professionali interessati devono essere registrati nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP). La richiesta di registrazione deve essere presentata al Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale dell'operatore professionale utilizzando appositi moduli.

Autorizzazione del servizio fitosanitario

L'autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante è emessa dal Servizio fitosanitario competente per centro aziendale e deve essere richiesta presentando la apposita modulistica. I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 mantengono la loro validità e accompagnano le merci fino al 14 dicembre 2023 ai sensi del reg. Ue 2017/2313.

La normativa in oggetto apporta modifiche alla precedente allo scopo di armonizzare le modalità di prevenzione tra gli stati membri.

Registrazione al Ruop

L’obbligo di registrazione al Ruop è a capo di chi produce/moltiplica o immette per la prima volta all’interno dell’Unione Europea organi di riproduzione delle piante:

  • Operatori professionali (Op) che introducono o spostano nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
  • Op autorizzati a rilasciare passaporti delle piante;
  • Op che richiedono il rilascio di certificati in esportazione, riesportazione e pre-esportazione;
  • Op autorizzati ad applicare i marchi ISPM 15.

Ogni operatore professionale, che acquista o vende piante e prodotti delle piante, deve registrare tutti i dati che gli consentono di identificare il fornitore o l’acquirente di ogni unità movimentata. La tracciabilità deve essere mantenuta anche per lo spostamento di piante all'interno e tra i propri siti di produzione.

Cosa devono fare i rivenditori

Attualmente  non tutti gli aspetti pratici applicativi sono stati chiariti ma riteniamo che gli operatori commerciali che rivendono organi di produzione già pronti, senza apportare manipolazioni, non siano necessariamente tenuti all’iscrizione al Ruop ma consigliamo di garantire la tracciabilità. Pertanto riteniamo necessario che i rivenditori:

  • richiedano al fornitore che ogni singola unità di vendita sia accompagnata dal passaporto delle piante sotto forma di etichetta attaccata ad ogni singola unità, o, nel caso di mancanza del passaporto perché non richiesto dalla normativa, di una giustificazione scritta;
  • nei documenti fiscali il fornitore indichi i dati del passaporto delle piante fornite;
  • nel caso di vendita ad azienda agricola riportare sui documenti fiscali gli stessi dati riportati dal fornitore.
Normativa fitosanitaria: stop agli organismi nocivi - Ultima modifica: 2020-01-20T11:22:30+01:00 da Agricommercio e Garden Center

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