A distanza di quasi un anno dall’applicazione del nuovo regolamento Europeo relativo all’immissione sul mercato e all’uso dei precursori di esplosivi (2019/1148), sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 17 gennaio sono state pubblicate le disposizioni sanzionatorie per gli operatori italiani.
Ricordiamo rapidamente che questa norma, essendo collegata a questioni di sicurezza pubblica, coinvolge tanto gli operatori economici (produttori, distributori, gestori di siti internet, ecc.) quanto gli utilizzatori professionali (es. agricoltori) e privati (consumatori, hobbisti). Di conseguenza le sanzioni potranno essere elevate a tutti questi soggetti nel caso commettessero qualsiasi tipo di irregolarità. Come vedremo gli importi non sono bassi ed è previsto anche l’arresto visto che la nuova legge abroga gli articoli del Codice Penale che si riferivano al vecchio regolamento. Segnaliamo inoltre che entro sei mesi devono essere individuate le autorità deputate allo svolgimento dei controlli così come andranno definite le modalità operative delle verifiche.
Una novità di rilievo è il coinvolgimento dell’intermediario responsabile della gestione dei mercati online, ci riferiamo al prestatore del servizio di intermediazione quindi non solo all’operatore economico che usa tale servizio per commercializzare precursori di esplosivi, ovviamente se la transazione avviene attraverso il sito internet dell’operatore economico, sarà esso stesso a doverne rispondere da solo.
Pesanti sanzioni
Le sanzioni che prevedono l’arresto (fino a 12 o 18 mesi a seconda della gravità) sono spesso accompagnate anche da un’ammenda pecuniaria fino a 1000 €. In tale gruppo ricadono: la vendita a privati di precursori di esplosivi ricadenti nelle disposizioni dell’allegato I (vedi riquadro), il rendere dichiarazioni false o reticenti (da parte dell’acquirente professionale) quando si compra un prodotto soggetto a restrizioni e la mancata segnalazione al punto di contatto nazionale (da parte sia dell’operatore economico sia dell’utilizzatore professionale) quando si subisce un furto o si constata la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati.
Le ammende amministrative sono, invece, molto elevate e sono la vera novità della norma in quanto puniscono la violazione agli obblighi introdotti dal nuovo regolamento.
Da 3mila a 18mila € quando si omette di informare il cliente (ci riferiamo a tutti i livelli della catena distributiva) in merito a obblighi e limitazioni relativi ai prodotti ricadenti sia tra quelli soggetti a restrizioni sia tra i disciplinati. Stessi importi quando non si raccolgono le informazioni richieste per ciascuna transazione di precursore soggetto a restrizioni, per farlo si può usare un fac-simile fornito dal regolamento.
Da 10mila a 60mila € all’intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati. Stessi importi per l’operatore economico e l’intermediario responsabile di un mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette o che omettono di segnalare al punto di contatto nazionale le transazioni sospette (eseguite o rifiutate).
Il regolamento impone anche adeguata formazione del personale addetto alle vendite, esistono già corsi on-line con rilascio di attestato. L’operatore economico che impiega personale che non è stato (in)formato su prodotti e relativi obblighi può ricevere una sanzione da 6mila a 36mila € mentre è da 3mila a 18mila € l’ammenda per l’operatore economico che non è in grado di dimostrare di aver fornito tali informazioni al personale addetto alle vendite.
Le sostanze convolte
Il regolamento elenca alcune sostanze chimiche. L’allegato I (sostanze con restrizioni) include i precursori che possono essere venduti solo ad operatori professionali, relativamente al settore fertilizzanti segnaliamo l’acido nitrico ed il nitrato di ammonio, sia da soli sia miscelati ad altre sostanze. Ci sono anche clorati e perclorati che, insieme al perossido di idrogeno, sono di uso abbastanza comune. L’allegato fornisce, in percentuale, il valore limite al di sopra del quale si considerano precursori anche le miscele. L’allegato II include le sostanze (disciplinate) che si possono vendere anche al pubblico (da sole o in miscela) ma per le quali è obbligatorio segnalare all’autorità eventuali furti, sparizioni o transazioni sospette. Il comparto concimi è molto coinvolto perché su 9 sostanze elencate, ben 5 sono concimi a base di nitrato (potassio, calcio, calcio-ammonio, magnesio e sodio). Ovviamente gli obblighi di segnalazione riguardano anche le sostanze dell’allegato I.